L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, deve essere interpretato nel senso che, allorché esercita il suo diritto di recesso riguardo ad un contratto di credito concluso a distanza con un fornitore, un consumatore ha diritto ad ottenere dal fornitore, fatti salvi gli importi che è egli stesso tenuto a pagare a quest’ultimo alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva suddetta, il rimborso del capitale e degli interessi versati in esecuzione del contratto, ma non un’indennità di godimento di tale capitale e di tali interessi.