Con sentenza n. 20546 del 27 giugno 2022, la prima sezione della Corte di Cassazione (Pres. De Chiara, Rel. Fidanzia) si è pronunciata sul tema del diritto di recesso del socio:
- di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 quater, comma 1, lett c), c.c., e
- del socio che non partecipa all’introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione di azioni ex art. 2437, comma 2, lett. b), c.c.
Diritto di recesso del socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
Per quanto attiene l’art. 2497 quater, tale norma prevede che il socio di società non quotata soggetta ad attività di direzione e coordinamento possa recedere, all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, laddove si verifichi un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.
Con la presente sentenza la Cassazione precisa che non è necessario che l’inizio della direzione e coordinamento abbia già prodotto un’immediata alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento, essendo, invece, sufficiente l’esistenza di una potenzialità modificativa (in peius) delle stesse, e che la prova di tale alterazione possa essere fornita valorizzando circostanze successive alla dichiarazione di recesso.
Diritto di recesso del socio che non partecipa all’introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione di azioni
Per quanto riguarda invece l’art. 2437, questo prevede che, salva diversa disposizione statutaria, possono recedere i soci che non abbiano concorso all’approvazione di delibere di introduzione o eliminazione di vincoli alla circolazione di azioni.
Con la presente sentenza, la Cassazione analizza il tema della “rilevanza sostanziale” della modifica, riconosciuta dalla Corte d’Appello come presupposto per la concessione del diritto di recesso.
Negando tale approccio, la Cassazione ha precisato che, al fine di accertare la legittimità del recesso, è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente, questo indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina.
In favore di tale orientamento depone anzitutto il dato letterale: la norma infatti non prevede l’ulteriore requisito della rilevanza sostanziale della modifica, come invece nell’ipotesi disciplinata dallo stesso articolo al comma 1, lett.a), relativa alla modifica della clausola che disciplina l’oggetto sociale. In tale ipotesi, infatti, è previsto che la modifica della clausola dell’oggetto sociale consenta un cambiamento significativo dell’attività della società.
Inoltre, l’art. 2437, comma 2, lett. b), c.c., prevede che il diritto di recesso può comunque essere convenzionalmente escluso dalle parti con apposita previsione statutaria, così già garantendo alle parti uno strumento per soddisfare l’esigenza di evitare che il recesso possa essere collegato a modifiche da essi non considerate sostanziali.
Infine, considerando quanto previsto dall’art. 2355 bis quarto comma c.c., che impone che tutte le limitazioni alla circolazione delle azioni debbano risultare dal titolo azionario, anche quando non si tratta di modifica sostanziale, risulterebbe incoerente introdurre, per il recesso, tale ulteriore requisito, che comporta necessariamente delle valutazioni di natura discrezionale.