L’art. 165 l.fall., in materia di concordato preventivo, oltre ad attribuire espressamente al commissario giudiziale l’esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale, richiama altresì anche in tale procedura concorsuale l’applicazione dell’art. 36 l.fall. relativo ai reclami contro gli atti di amministrazione del curatore, nonché contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori nel fallimento.
Pertanto, grazie al riferimento a tale norma, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato contro gli atti e le omissioni del commissario giudiziale.
Il Tribunale di Milano, con il provvedimento in esame, riprende nello specifico tale disciplina, richiamandone l’applicazione anche per l’impugnazione di una procedura d’asta nell’ambito di un concordato preventivo.