Con sentenza n. 12964 del 22 giugno 2016 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, quando la sentenza di fallimento abbia fatto seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ricorre anche con riguardo alla decisione sull’inammissibilità del concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale rispettivamente chiesta, per la stessa crisi, dal debitore ovvero dai legittimati al suo fallimento; ne consegue che ove il reclamante abbia inteso impugnare la dichiarazione di fallimento che lo riguarda censurando innanzitutto la decisione del tribunale sulla mancata ammissione del concordato, lo stesso giudice del reclamo, adito ai sensi dell’art.18-162 1.fall., è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, ancorché non sottoposte in precedenza all’esame del primo giudice ed invece introdotte per la prima volta nel nuovo giudizio ad opera delle altre parti ivi costituite.