Non commette violazione di legge il giudice di merito che ritenga correttamente iscritto a sofferenza un credito derivante da un rapporto di leasing, là dove si siano alternate nel tempo morosità del cliente, successive riattivazioni dell’accordo di leasing, e infine una nuova morosità. Una simile condotta può ragionevolmente essere considerata indice sintomatico di una difficoltà perdurante al pagamento, che integra la nozione di sofferenza, di cui alle istruzioni della Banca d’Italia.
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