Con Provvedimento n. 445 del 10 ottobre 2013 il Garante per la privacy ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in ordine all’attività di recupero crediti eseguita attraverso solleciti preregistrati.
In particolare, il Garante ha specificato che la banca non può effettuare il recupero crediti mediante telefonate preregistrate, a meno che non sia in grado di garantire che le sue comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone da questi autorizzate.
Nel caso di specie il Garante per la privacy ha dato ragione al cliente di una banca, titolare di un contratto di finanziamento con la stessa, il quale lamentava il fatto di aver ricevuto dall’istituto di credito telefonate preregistrate con solleciti di pagamento, lesive della sua riservatezza e dignità, posto che, anche involontariamente, le comunicazioni potevano essere ascoltate da persone che non avessero alcun diritto a conoscere informazioni sul finanziamento.
In tal senso il Garante ha ricordato, in base a quanto stabilito dal provvedimento generale in materia, che chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito di un’attività di recupero crediti deve “astenersi dal comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) rispetto al debitore informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato”.
Il Garante ha quindi prescritto alla banca, ove la stessa intenda continuare ad avvalersi di forme di comunicazione automatica, di adottare idonei accorgimenti tecnici, basati su forme di autenticazione, come ad esempio l’uso di un codice (ad es. il codice del contratto) rilasciato dalla banca, da digitare sull’apparecchio telefonico per poter ascoltare le comunicazioni preregistrate.