Nel corso della Causa C‑246/16, che vede coinvolta l’amministrazione finanziaria, l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione Europea, Juliane Kokott, ha pronunciato le seguenti conclusioni.
L’articolo 11, parte C, paragrafo 1, seconda frase, della sesta direttiva 77/388 non consente una limitazione sproporzionata della possibilità di rettifica della base imponibile. Esso consente tuttavia agli Stati membri di tener conto delle peculiarità delle incertezze in caso di mancato pagamento, tramite l’imposizione al soggetto passivo di determinate misure ragionevoli. L’onere della conclusione di una procedura concorsuale concernente il destinatario della prestazione costituisce, tuttavia, una limitazione sproporzionata.