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Recupero trattamenti di integrazione salariale Covid-19: chiarimenti INPS

30 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022, l’INPS ha fornito indicazioni operative e procedurali in merito al recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di integrazione salariale quali la cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19.

In particolare, evidenzia l’INPS, in ragione della normativa emergenziale che ha disciplinato i trattamenti di integrazione salariale con casuale “Covid-19”, il datore di lavoro deve sottoporre all’INPS le richieste di pagamento, con i dati che servano per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, come previsto dal comma 4 dell’art. 22-quater del dl n. 18/2020, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi permangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, di conseguenza, le somme distribuite ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Pertanto, l’INPS procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40 percento per l’integrazione salariale che risultino non dovuti per uno dei seguenti motivi:

  • è stata anticipata una somma più elevata di quella effettivamente dovuta a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inoltrate entro i termini di decadenza;
  • sono state anticipate somme in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è giunta all’INPS nessuna richiesta di pagamento entro i termini di decadenza.

Inoltre, nei casi di erogazioni dell’anticipo del 40 percento effettuate, in fase di prima applicazione, a prescindere dall’avvenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale, si procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.

Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate dall’Istituto sugli anticipi del 40 percento erogati, emergesse che le somme distribuite ai lavoratori a tale titolo sono state indebitamente pagate, l’Istituto procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro.

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta.

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