Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, del 7 maggio 2024, recante la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (c.d. redditometro 2024).
Si ricorda che l’accertamento sintetico del reddito, previsto dall’art. 38, co. 5, del D.P.R. 600/1973, era stato modificato dall’art. 10 D.L. 87/2018, per cui, al fine di adeguare lo strumento alle mutate condizioni socio-economiche, avrebbero dovuto essere approvati nuovi decreti attuativi del MEF, previa consultazione dell’ISTAT e delle associazioni dei consumatori.
In applicazione di tale disposizione, pertanto, con il DM 7/05/2024 pubblicato in GU, il MEF ha definito le nuove regole di attuazione.
Secondo le disposizione contenute nel citato Decreto, pertanto, il reddito sintetico viene determinato considerando:
- le spese sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria:
- si considerano sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico
- non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, ma ciò deve risultare da idonea documentazione
- dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata, che, dai dati presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria, risultano sostenute dal contribuente
- dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella citata tabella A, nella misura determinata considerando una spesa minima presunta, ricavata dall’indagine annuale dell’ISTAT sulle spese delle famiglie, o tramite analisi e studi socio-economici applicati al dato certo relativo al possesso o all’utilizzo di un bene o servizio
- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. «Soglia di povertà assoluta») per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza
- della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A
- della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
L’art. 4 del DM 07/05/2024 dispone che al verificarsi delle condizioni per cui è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:
- che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente
- che le spese attribuite hanno un diverso ammontare
- che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.
Le disposizioni contenute nel DM 07/05/2024 sono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d’imposta, a decorrere dal 2016.