Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024 il codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e le modifiche alla procedura degli interpelli.
In particolare, è stato pubblicato il Decreto MEF del 29 aprile 2024, relativo al codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, e il Decreto MEF del 20 maggio 2024, che modifica il Decreto MEF 15 giugno 2016, in materia di procedimento di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo.
In particolare, il regime di adempimento collaborativo, introdotto con D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ha innovato il rapporto tributario tra fisco e grandi contribuenti, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o dell’assolvimento di altri obblighi tributari.
Il regime offre l’opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto, che può ricomprendere anche l’anticipazione del controllo e si presta a prevenire e risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali, con benefici sia per l’Amministrazione finanziaria che per il contribuente.
La legge 9 agosto 2023, n. 111, ha inteso potenziare il regime con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221, mediante il quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.
In questo contesto, con il codice di condotta allegato al decreto vengono indicati e definiti gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle entrate e il contribuente aderente al regime, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 128/2015.
Il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.
Gli impegni reciprocamente assunti dall’Agenzia delle entrate e dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all’Agenzia.
Il codice di condotta così come sottoscritto è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d’imposta successivi, qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
Infine, il Decreto MEF del 20 maggio 2024 ha apportato modifiche al Decreto MEF 15 giugno 2016, in materia di procedimento di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo, in ragione:
- del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221, che, all’art. 1, comma 1, lettera c), ha introdotto all’art. 6 del D. Lgs. 128/2015, il comma 2-bis, in base al quale, per i contribuenti in regime di adempimento collaborativo l’Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un’istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b), invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione, rinviandone l’attuazione a un decreto del MEF.
- del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, concernente modifiche allo statuto dei diritti del contribuente e in particolare, l‘art. 1, comma 1, lettera n), che ha sostituito l’art. 11 della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212.