Con risposte ad interpello n. 204 del 25 giugno 2019, n. 216 del 28 giugno 2019 e n. 217 del 28 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla possibilità di accedere al regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori “impatriati” dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
I chiarimenti si concentrano in particolare:
– da un lato, sulla prova della residenza estera da fornirsi tramite l’iscrizione del beneficiario all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), ovvero, secondo quanto chiarito dall’Agenzia, sulla base della disciplina prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (interpelli 204 e 216)
– dall’altro, sul rispetto del periodo minimo di residenza all’estero (interpello 217)
quali presupposti per la concessione del regime agevolato.