In conformità alle norme degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 3, Regolamento Consob n 11522/1998, è obbligo dell’intermediario di indicare all’investitore tutte le specifiche ragioni che risultano idonee a rendere un’operazione di investimento inadeguata per lo stesso, ivi comprese quelle attinenti al rischio di mancato rimborso del capitale investito.
Sempre in conformità alle predette norme, è specifico obbligo dell’intermediario di comunicare all’investitore, in sede di informativa inerente a un eventuale acquisto di titoli, le notizie sul rischio di default dell’emittente che restino conoscibili alla sua diligenza professionale.