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Giurisprudenza

Regime ante MiFID: obblighi informativi dell’intermediario in caso di operazione inadeguata

6 Settembre 2017

Cassazione Civile, Sez. I, 18 maggio 2017, n. 12544 – Pres. Ambrosio, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

In conformità alle norme degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 3, Regolamento Consob n 11522/1998, è obbligo dell’intermediario di indicare all’investitore tutte le specifiche ragioni che risultano idonee a rendere un’operazione di investimento inadeguata per lo stesso, ivi comprese quelle attinenti al rischio di mancato rimborso del capitale investito.

Sempre in conformità alle predette norme, è specifico obbligo dell’intermediario di comunicare all’investitore, in sede di informativa inerente a un eventuale acquisto di titoli, le notizie sul rischio di default dell’emittente che restino conoscibili alla sua diligenza professionale.

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