Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte ha ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3, nonché il combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27 bis e artt. 1, 4 e 5 della direttiva n. 90/435/CEE. Il ricorrente assumeva che per il rimborso della ritenuta versata sui dividendi distribuiti dalla società figlia residente in Italia ad una società madre residente in altro Stato membro della unione europea, fosse applicabile, in luogo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3, che rende necessaria la certificazione dell’autorità fiscale di assoggettamento ad imposta in via definitiva di tali utili, il successivo art. 27-bis, in quanto norma speciale introdotta in attuazione della direttiva comunitaria n. 90/435/01e specificamente operante in caso di residenza comunitaria della società madre, con conseguente non necessità della produzione della certificazione dell’autorità fiscale di assoggettamento ad imposta definitiva.
A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27 –bis, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, le società residenti, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25% del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all’art. 27, comma 3 se:… “c) sono soggette nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell’allegato della” direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990. “Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere… c) del comma 1”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito dal Supremo Collegio anche nel caso di specie, tale soggezione non va intesa in astratto, come mera riconducibilità della società che “rivesta una delle forme previste dall’allegato della direttiva” ad un determinato regime fiscale, ma piuttosto assoggettamento, in concreto, nel proprio Stato, della società che abbia dichiarato, in quella occasione, un determinato imponibile, a uno dei tributi indicati nell’allegato alla direttiva; ed ai fini della prova può ben trovare applicazione la regola generale posta per il rimborso delle ritenute sui dividendi dal precedente art. 27, comma 3, a tenore del quale “i soggetti non residenti hanno diritto al rimborso […] dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero”.