Il termine “utile” che, compare nell’art. 53 della legge sul trust della Repubblica di San Marino, per qualificare l’atto che il trustee chiede al giudice di essere autorizzato a compiere in quanto non rientra fra i suoi poteri, significa: “tutto ciò che massimizza i vantaggi per i beneficiari”, non solo in senso patrimoniale, ma anche nel senso di migliorare la vita affettiva dei beneficiari, seppure sacrificando una parte rilevante del fondo in trust.
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