L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 460166/2024, ha pubblicato le disposizioni attuative del D. Lgs. 180/2024, di attuazione della Direttiva (UE) 2020/285, recante modifica della Direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale di franchigia per le piccole imprese in materia di IVA.
In particolare, l’Agenzia, con il provvedimento in oggetto, individua le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente tali informazioni: l’art. 70-terdecies, c. 5 D.P.R. 633/1972, così come inserito dall’art. 3, c. 1, lett. c, del D. Lgs. 180/2024, rinvia infatti per l’attuazione delle disposizioni ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il decreto legislativo citato ha infatti dato attuazione alla Direttiva 2020/285 che modifica la Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell’IVA, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il Regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA, allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese.
Il termine per il recepimento della Direttiva 202/285 è fissato al 31 dicembre 2024 e l’applicazione di tali disposizioni decorre comunque dal 1°gennaio 2025.
Le principali modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/CE, come richiamate dall’AE, sono le seguenti:
- i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono essere ammessi al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’UE che hanno adottato tale regime a condizione che:
- il proprio volume d’affari nel territorio dell’UE, nell’anno civile precedente alla comunicazione, non sia stato superiore a 100.000 euro
- il proprio volume d’affari nel territorio dell’UE, nel periodo dell’anno civile in corso al momento della trasmissione della Comunicazione preventiva, non sia stato superiore a 100.000 euro
- il proprio volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia
- per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti, i soggetti passivi sono tenuti a darne notifica preventiva allo Stato membro di stabilimento, e a essere identificati, ai fini dell’applicazione della franchigia, da un numero individuale EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento
- gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività purché sulla base di criteri oggettivi
- le piccole imprese che si avvalgono della franchigia nello Stato membro di stabilimento hanno accesso a obblighi di comunicazione semplificati.