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Regime di non imponibilità delle esportazioni: nuovo orientamento Agenzia delle Entrate

11 Novembre 2014

Con Risoluzione n. 98/E del 10 novembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il quale, disciplinando le esportazioni di beni con trasporto a cura del cessionario non residente (c.d. esportazione indiretta), stabilisce che tali cessioni possono godere del regime di non imponibilità a condizione che i beni escano dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cessionario non residente.

In particolare, laddove non si acquisisca la prova dell’avvenuta esportazione, ovvero quest’ultima avvenga oltre i 90 giorni dalla data di cessione della merce, il contribuente, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs n. 471 del 1997 (50% del tributo), è tenuto a regolarizzare l’operazione entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni.

Nel modificare il proprio precedente orientamento coerentemente con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia della UE con sentenza emessa in data 19 dicembre 2013 nel procedimento C-563/12, l’Agenzia ha ritenuto che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applichi sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dal citato articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione. L’Agenzia ha ritenuto altresì possibile recuperare l’IVA nel frattempo versata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto n. 471 del 1997.


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