Con Risposta n. 4 del 4 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina prevista dall’articolo 177, comma 2bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) in materia realizzo controllato.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, il comma 2 bis estende il regime del realizzo controllato alle fattispecie in cui la società conferitaria non acquisisca il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero non vada ad incrementare la percentuale di controllo quando oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a) della medesima disposizione.
Pertanto, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, il regime di realizzo controllato sarà applicabile anche nel caso in cui le partecipazioni non integrino o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita. Il conferimento, tuttavia, deve comunque avere ad oggetto partecipazioni che superino determinate soglie di qualificazione.
Il comma 2bis, pertanto, amplia l’ambito applicativo del comma 2, non richiedendo più che le partecipazioni conferite facciano acquisire o integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla società conferitaria per l’applicazione del regime a realizzo controllato.
L’estensione del regime a realizzo controllato è difatti subordinata alla presenza congiunta delle seguenti condizioni:
- le partecipazioni conferite devono consistere in una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 % o al 20 %, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio che superi il 5% o il 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni devono essere conferite in società che siano già esistenti o che siano frutto di una nuova costituzione e devono essere integralmente partecipate dal conferente.
La norma è volta a permettere l’utilizzo di tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nella fattispecie in cui la riallocazione delle partecipazioni sia realizzata in società interamente partecipate dal conferente quando le stesse rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale almeno superiore alle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.
Per quanto riguarda il conferimento di partecipazioni detenute in una holding è necessario fare riferimento al secondo periodo del comma 2bis dell’art. 177 del TUIR, che si colloca nella medesima direzione di quanto sopracitato.
Anche in questo caso, infatti, l’individuazione delle percentuali di partecipazioni conferite ai fini dell’ingresso nel regime di realizzo controllato dev’essere svolta tenendo in considerazione l’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa ”relativamente al conferente”, con esclusione dei conferimenti plurimi.
Per quanto riguarda il caso di specie, poiché l’attività svolta dalla società DELTA S.r.l. (società immobiliare di gestione) rientra tra quelle che svolgono un’attività commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, per l’applicazione del regime di realizzo controllato, la partecipazione sarà soggetta al superamento del test di qualificazione contemplato dal sopra richiamato comma 2bis. Nel caso di specie, trattandosi di una partecipazione totalitaria, per effetto del demoltiplicatore la stessa soddisfa le percentuali di qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2bis.
Mentre, ai fini dell’applicazione del regime del realizzo controllato, non rilevano le partecipazioni indirettamente detenute dalla Società nei consorzi ETA e THETA, in quanto soggetti formalmente privi della ”veste” giuridica di società. Pertanto, tali partecipazioni saranno esonerate dal superamento del test di qualificazione con il metodo del demoltiplicatore.