ESMA ha aggiornato le proprie Q&A sul regime di trasparenza per le sedi di negoziazione e delle imprese di investimento previsto dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).
E’ stata modificata la Q&A che definisce le modalità di compilazione del campo 24 “Tasso di riferimento” della tabella 2 dell’allegato IV del Regolamento Delegato (UE) 2017/583 (RTS 2) recante RTS sugli obblighi di trasparenza per strumenti non equity.
E’ stata inoltre modificata la Q&A che si sofferma su quali caratteristiche, rilevanti al fine di definire il regime di trasparenza, devono prevalere nella classificazione di un’obbligazione (struttura o emittente).
Infine, è stata pubblicata una nuova Q&A sul meccanismo del doppio massimale sul volume di cui all’art. 5 MiFIR, funzionale a garantire il rispetto delle deroghe al regime di trasparenza pre negoziazione in caso di strumenti rappresentativi di capitale.
La Q&A si sofferma sul soggetto tenuto alla verifica di eventuali sospensioni del regime di deroga in funzione del doppio massimale sul volume.
In particolare, la Q&A chiarisce che, prima che una sede di negoziazione inizi ad operare ovvero prima che uno strumento sia ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione, tale sede di negoziazione deve verificare che tale strumento non sia già soggetto a una sospensione ai sensi del suddetto art. 5 MiFIR.
In caso di sospensione, l’inizio delle operazioni o l’ammissione alla negoziazione o la negoziazione possono ancora avere luogo, la negoziazione può avvenire ma sono escluse le deroghe al regime di trasparenza fino al termine della stessa sospensione.