1. Premessa
Lo scorso 9 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso con due risposte a interpello – le nn. 168/E e 169/E – i primi chiarimenti in merito al regime agevolato di tassazione cedolare avente a oggetto i proventi derivanti da finanziamenti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (c.d. “peer to peer lending” o, in breve, “P2P lending”) introdotto dall’art. 1, commi 43 e 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di bilancio 2018”).
In entrambi i casi il quesito aveva ad oggetto la possibilità di applicare le agevolazioni previste per il P2Plending ai proventi percepiti tramite piattaforme estere gestite da soggetti non sottoposti al controllo di Banca d’Italia (ancorché soggetti a vigilanza nel paese di istituzione della piattaforma) e, in entrambi i casi, l’Agenzia ha risposto negativamente, fornendo inoltre alcune indicazioni sui conseguenti obblighi di monitoraggio fiscale e pagamento dell’IVAFE[1].
Le risposte, in linea con quanto già evidenziato dalla dottrina[2], non sorprendono e sono il frutto di una scelta legislativa non condivisibile che meriterebbe di essere ripensata.
2. Il regime fiscale dei proventi da P2P lending
Il P2P lending è una forma di finanza alternativa (al pari del venture capital e dei mini-bond) classificabile tra i servizi di “crowdfunding” che consiste nella raccolta di fondi tra una pluralità di finanziatori, tramite piattaforme on-line, per un progetto o un’attività specifica[3], apprezzata soprattutto dai soggetti con maggiore difficoltà di accesso al credito tradizionale, come le PMI e le start-up.
Dal punto di vista tributario, i proventi corrisposti in dipendenza di finanziamenti erogati per il tramite di piattaforme di P2P lending venivano originariamente inquadrati nella categoria dei redditi di capitale, come interessi derivanti da mutui di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”). Ciò implicava, per le persone fisiche e altri soggetti non imprenditori, l’assoggettamento dei proventi a tassazione IRPEF progressiva, con eventuale prelievo di una ritenuta del 26% a titolo d’acconto nel caso in cui il mutuatario si qualificasse come sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973.
Anche in seguito alle esigenze evidenziate dalla stessa Banca d’Italia[4], la Legge di bilancio 2018 ha introdotto specifiche disposizioni agevolative volte a rendere fiscalmente più appetibile l’istituto. In particolare:
- è stata introdotta una nuova tipologia di reddito di capitale (art. 44, comma 1, lett. d-bis), del TUIR) che individua “i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (…) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del [d.lgs. 385/1993 (“TUB”)], o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 114 del medesimo [TUB], autorizzati dalla Banca d’Italia”;
- è stato previsto un nuovo obbligo di sostituzione d’imposta in capo ai (soli) gestori autorizzati da Banca d’Italia, i quali devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 26% sui redditi corrisposti a persone fisiche non imprenditori (art. 1, comma 44, della Legge di bilancio 2018).
3. I casi esaminati dall’Amministrazione finanziaria
La Risposta n. 168/E affronta il caso di una piattaforma di P2P lending che agisce come agente di pagamento di un Istituto di pagamento francese vigilato dall’Autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione (ACPR)[5] che chiedeva di conoscere se si qualificasse come sostituto d’imposta, con obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte di cui all’art. 1, comma 44, della Legge di bilancio 2018. La Risposta n. 169/E riguardava invece il caso di un investitore iscrittosi a una piattaforma di P2P lending gestita da una società estera non vigilata da Bankitalia; l’istante chiedeva se, in mancanza dell’applicazione della ritenuta da parte del gestore, avrebbe potuto assoggettare i proventi percepiti a tassazione separata con aliquota del 26% ai sensi dell’art. 18 del TUIR[6].
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che la normativa richiede per l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta il congiunto verificarsi di due condizioni (i.e., (i) la natura del soggetto finanziatore, che deve essere una persona fisica non imprenditore, (ii) la qualifica del gestore della piattaforma, necessariamente soggetto a vigilanza da parte di Bankitalia), ha risposto negativamente, adottando una interpretazione strettamente letterale della disposizione. Da una parte, infatti, il gestore della piattaforma, ancorché vigilato in altro paese membro dell’UE, non era soggetto a vigilanza ai sensi della normativa italiana; dall’altra parte, ha escluso che vi fossero i presupposti per qualificare gli interessi percepiti tramite le piattaforme di P2P lending come redditi di capitale di cui alla nuova lettera d-bis) dell’art. 44 del TUIR, ciò implicando l’impossibilità di applicare l’art. 18 del TUIR.
L’Agenzia ha quindi concluso che, dal momento che il finanziamento tramite piattaforme di P2P lending risulta riconducibile sul piano interno al contratto di mutuo (art. 1813 c.c.), in mancanza dei presupposti per l’applicazione della disciplina agevolativa, i proventi percepiti rientrano nella tipologia di redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. a) del TUIR soggetti al regime fiscale ordinario; il reddito di fonte estera deve quindi essere dichiarato nel quadro RL del modello Redditi (Sezione I-A rigo RL2) e concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ad aliquota IRPEF marginale[7].
4. Rilievi critici dell’attuale disciplina del P2P lending
I recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia in relazione alla disciplina agevolativa per il P2P lending conducono ad alcune riflessioni sulla ragionevolezza dei requisiti e dei vincoli previsti dalla normativa l’applicazione del regime speciale.
In uno studio del 2017 Banca d’Italia evidenziava come uno dei principali ostacoli alla diffusione delle “tecnologie finanziarie” fosse legato all’assenza di incentivi agli investimenti tramite piattaforme di P2P lending. In quest’ottica, la novella del 2018 persegue il chiaro obiettivo di incentivare il ricorso a tale forma di finanza alternativa prevedendo una tassazione maggiormente competitiva rispetto a quella degli impieghi finanziari tradizionali (e.g., conti corrente, depositi, obbligazioni non coperte dal regime del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239)[8].
Come si è detto e come ha riconosciuto la stessa Agenzia nelle risposte in commento, il legislatore ha risposto introducendo la specifica disposizione ma subordinando tale regime all’intervento nella transazione di un gestore professionale e vigilato e limitando il beneficio alle sole persone fisiche che non agiscono in regime di impresa.
Con riferimento al primo punto, è certamente comprensibile il vincolo regolamentare, ma non si capisce il motivo per cui venga circoscritto ai soli soggetti vigilati dalla Banca d’Italia e non anche alle corrispondenti istituzioni estere, in particolare a quelle di paesi membri dell’UE (qual è l’ACPR). Il differente trattamento fiscale riservato alle piattaforme (vigilate) europee pare infatti incompatibile con le libertà fondamentali garantite dai trattati e, in particolare, con la libertà di circolazione dei servizi e la libertà di circolazione dei capitali di cui agli artt. 56[9] e 63[10] del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto assoggetta a imposizione più sfavorevole la fattispecie transfrontaliera rispetto a quella puramente interna, senza che tale disparità sia giustificata da “motivi imperativi di interesse generale”.
Parimenti discutibile è la scelta di limitare il beneficio alle sole persone fisiche escludendo dalla platea dei beneficiari gli enti non commerciali e le società semplici nonostante anch’essi percepiscano “redditi di capitale” e, con particolare riferimento alle società semplici, si tratti di soggetti che non svolgono attività d’impresa e che sono largamente utilizzati dalle persone fisiche come strumenti di investimento e pianificazione personale.
Sarebbe quindi auspicabile un intervento normativo volto, in primo luogo, ad eliminare l’ingiustificata discriminazione e rendendo quindi applicabile la ritenuta a titolo di imposta anche nel caso in cui intervenga nella transazione un gestore della piattaforma soggetto a vigilanza da parte di organismi europei analoghi a Banca d’Italia, seguendo quella che è peraltro una impostazione ampiamente diffusa nel nostro ordinamento[11]; diversamente, è probabile l’insorgere di contenziosi domestici in cui verrà (a ragione) lamentata l’illegittimità della normativa, senza considerare che vi è comunque il rischio dell’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. In secondo luogo, sarebbe parimenti opportuno ampliare la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime a tutti i titolari di redditi di capitale, così da contribuire ulteriormente alla diffusione del P2P lending.
[1] L’Amministrazione ha, in particolare, chiarito che:
- l’investimento in piattaforme estere è rilevante ai fini del monitoraggio fiscale e deve essere dunque dichiarato nel quadro RW del modello Redditi (codice “14”);
- qualora l’investimento del soggetto finanziatore sia negoziabile sul mercato secondario (e.g. cessione ad altri utenti della piattaforma) esso integra la definizione di “prodotto finanziario” sulla base di quanto stabilito dall’art. 1 del d.lgs. 58/1998 e sullo stesso è dunque dovuta l’IVAFE con l’aliquota del 2 per mille.
[2] Cfr., M. Piazza, Il peer to peer lending guadagna la ritenuta d’imposta, il Fisco 8/2018, p. 739 ss.; A. Quattrocchi, Il regime tributario dei proventi da peer to peer lending, in Strumenti Finanziari e Fiscalità n. 36/2018.
[3] In tal senso si esprime il provvedimento dell’8 novembre 2016 di Banca d’Italia recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, che definisce questa forma di finanziamento come “social lending” o “lending based crowdfunding”.
[4] Cfr., Banca d’Italia, Fintechin Italia. Indagine conoscitiva sull’adozione delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari, dicembre 2017.
[5] Si tratta dell’autorità preposta alla vigilanza su banche e assicurazioni in Francia.
[6] L’art. 18 del TUIR, per ricondurre su un piano di equità sostanziale la posizione di chi percepisce il reddito attraverso un intermediario con quella di chi, invece, consegue tale reddito direttamente all’estero, o comunque senza l’intervento di un sostituto d’imposta, concede la facoltà ai contribuenti di assoggettare a tassazione in dichiarazione il reddito di fonte estera con la medesima aliquota della ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata in Italia.
[7] Non rendendosi applicabile il regime di imposizione sostitutiva, dall’imposta dichiarata sarà eventualmente scomputabile il credito per le eventuali imposte pagate all’estero sui proventi dell’investimento.
[8] Tale obiettivo è avvertito anche a livello europeo, dove la Commissione Europea in una recente comunicazione avente per oggetto il mercato delle “tecnologie finanziarie” (c.d. “FinTech”), nel cui alveo si inserisce il P2P lending, ha rilevato che gli investimenti transfrontalieri per mezzo di questi strumenti sono tutt’ora ostacolati, inter alia, da barriere di tipo fiscale (cfr., Piano di azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo, 8 marzo 2018, COM(2018) 109).
[9] Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stato affermato che costituisce violazione della libertà di prestazione dei servizi la concessione di un certo trattamento tributario agli interessi derivanti da mutui erogati da banche di uno stato membro e non anche per i mutui accesi con banche di altri stati membri ivi autorizzati a prestare tale attività. Cfr., CGUE causa C-118/96, Safir; C-150/04, Commissione v. Danimarca.
[10] La CGUE ha affermato che una normativa nazionale che comporti un vantaggio limitato ai redditi di capitale originati da investimenti domestici costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali poiché disincentiva i cittadini di quel paese a investire in altro Stato comunitario e al tempo stesso produce un effetto restrittivo rispetto ai residenti di altri Stati membri a portare i propri capitali nello Stato. Cfr., CGUE causa C-315/2002, Lenz; C-265/04 Bouanich.
[11] Gli esempi sono innumerevoli, si consideri ex multis: (i) il requisito della quotazione ai fini dell’accesso al regime SIIQ, per cui l’art. 1, comma 119 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 precisa che per mercati regolamentati debbano intendersi quelli degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo white list; (ii) il regime di tassazione che l’art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 prevede per i proventi di fondi istituti nell’Unione Europea il cui gestore e soggetto a vigilanza nel proprio Stato di residenza; (iii) all’esenzione da ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio-lungo termine erogati alle imprese, inter alia, da investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.