Con sentenza del 10 aprile 2014, C‑190/12, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di regime fiscale applicabile ai dividendi versati a fondi di investimento.
L’articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali, si applica in una fattispecie, come quella oggetto della causa principale, in cui, per effetto della normativa tributaria nazionale, i dividendi versati da società stabilite in uno Stato membro a favore di un fondo di investimento stabilito in uno Stato terzo non costituiscono oggetto di esenzione fiscale, mentre i fondi di investimento stabiliti nello Stato membro stesso beneficiano dell’esenzione.
Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, in virtù della quale non possono beneficiare di esenzione fiscale i dividendi versati da società stabilite nello Stato membro medesimo a favore di un fondo di investimento situato in uno Stato terzo, sempreché tra detto Stato membro e lo Stato terzo interessato sussista un obbligo convenzionale di mutua assistenza amministrativa che consenta alle amministrazioni finanziarie nazionali di verificare le informazioni eventualmente trasmesse dal fondo di investimento. Spetta al giudice del rinvio, nell’ambito del procedimento principale, esaminare se il meccanismo di scambio di informazioni previsto da tale sistema di cooperazione sia effettivamente idoneo a consentire all’amministrazione finanziaria polacca di verificare, all’occorrenza, le informazioni fornite dai fondi di investimento stabiliti sul territorio degli Stati Uniti d’America relative ai requisiti di istituzione e di esercizio delle loro attività, al fine di accertare che tali fondi operino nell’ambito di un contesto normativo equivalente a quello dell’Unione.