1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10°, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, in forza della quale gli interessi versati da una società madre nell’ambito di un prestito non sono deducibili dall’utile imponibile della medesima società madre sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, già fiscalmente deducibili, derivanti dalle partecipazioni detenute da detta società madre nel capitale di società figlie per un periodo inferiore ad un anno, anche quando tali interessi non siano connessi al finanziamento di tali partecipazioni.
2) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 dev’essere interpretato nel senso che non autorizza gli Stati membri ad applicare una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10°, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, laddove tale disposizione va al di là di quanto è necessario per evitare le frodi e gli abusi.