Gli interessi su mutui, finanziamenti o simili, quando conseguiti dalle società ed enti esercenti attività commerciali residenti di cui all’art. 73, primo comma, lett. a) e b) del d.p.r. n. 917/1986, o dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lett. d) o nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono, in base all’art. 48 del d.p.r. n. 917/1986 reddito di capitale e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa. Conseguentemente, per essi non sorge a carico del soggetto erogante l’obbligo di effettuare la ritenuta d’imposta, fatti salvi i casi espressamente previsti all’art. 26 del d.p.r. n. 600/1973.
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