Con Risposta n. 486 del 4 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici previsto dall’articolo 32-quater del dl 26 ottobre 2019, n. 124 e la sua applicabilità anche alle associazioni professionali.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti dai soci quando sono corrisposti alla società semplice.
In quel momento, pertanto, i dividendi sono sottoposti a tassazione, in capo a ciascun socio, ognuno a seconda del proprio regime fiscale, come se ogni socio avesse percepito gli stessi dividendi in via diretta dalla società emittente.
Questa nuova modalità di imputazione dei dividendi ai soci della società semplice prevede:
- che gli stessi non contribuiscono a formare il reddito totale della società semplice;
- che la tassazione dei dividendi è indipendente dalla loro distribuzione in favore dei soci (tassazione per imputazione).
Tale regime fiscale prevede una nuova modalità di tassazione dei dividendi distribuiti a una società semplice, attraverso la normativa di individuazione dei redditi di capitale riferibili al socio della società semplice.
In relazione all’ambito di applicazione del predetto regime fiscale, l’Agenzia evidenzia come lo stesso trovi applicazione anche nel caso di distribuzioni di dividendi previste in favore delle associazioni tra professionisti, sia in ragione dell’equiparazione, ai fini fiscali, fra associazioni professionali e società semplici prevista dall’art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir, che della ratio ispiratrice del nuovo regime fiscale.
Il criterio da adottare, per l’individuazione degli Associati e delle quote di partecipazioni agli utili che devono essere distribuiti in favore dell’Associazione professionale, deve essere individuato con riferimento agli Associati che risultano tali al momento in cui la Società istante effettua il pagamento dei dividendi all’Associazione.