La giurisprudenza di merito, nelle sentenze qui pubblicate, ha deciso che le vincite conseguite presso casinò siti in Stati membri dell’Unione europea non vanno assoggettate ad imposizione reddituale in Italia, al pari delle vincite domestiche, in quanto la disciplina italiana in materia è incompatibile con il diritto dell’Unione europea. In particolare, trova applicazione anche per le vincite ai casinò il principio di diritto stabilito, per le vincite alle lotterie, dalla Corte di giustizia 13 novembre 2003, causa C-42/02, Lindman, secondo cui “L’art. 49 CE [oggi 56, TFUE] si oppone alla normativa di uno Stato membro secondo cui le vincite provenienti da giochi d’azzardo organizzati in altri Stati membri sono considerate come un reddito del vincitore assoggettabile all’imposta sul reddito, mentre le vincite provenienti da giochi d’azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi non sono imponibili” . Per completezza, va osservato, che, proprio con riguardo al gioco d’azzardo esercitato presso le case da gioco, pendono ad oggi due cause innanzi alla Corte di giustizia (su rinvio della Commissione tributaria provinciale di Roma), cioè le cause C-344/13, Blanco, e C-367/13, Fabretti).