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Regime fiscale SIIQ per le stabili organizzazioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

15 Marzo 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 109 del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al Regime fiscale SIIQ per le stabili organizzazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 141-bis, della legge n. 296 del 2006, con particolare riferimento ai profili inerenti al “profit test” e alla disciplina sulla rivalutazione dei beni d’impresa, ai sensi dell’art. 110 del DL n. 104 del 2020.

In particolare, evidenzia l’Agenzia, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta d’ingresso da versare, in caso di opzione per il “Regime SO SIIQ”, sarà possibile per la società fare riferimento ai valori fiscali che tengano conto della rivalutazione degli immobili operata ai sensi del citato articolo 110 del decreto legge n. 104 del 2020.

Il possesso di sole partecipazioni in SIINQ e non anche di immobili destinati alla locazione non è di ostacolo all’esercizio dell’opzione per il regime SIIQ (o anche alla sua conservazione) da parte della Stabile Organizzazione. Di conseguenza, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, la Stabile Organizzazione potrà optare per il predetto regime (o potrà conservare il medesimo regime, qualora già applicato) anche laddove il proprio attivo immobilizzato sia costituito sostanzialmente dalle partecipazioni nelle società controllate che abbiano optato congiuntamente fin dall’inizio per il Regime SIINQ.

Per quanto riguarda l’esclusione dal “profit test” dei componenti positivi espressamente menzionati nell’istanza, dev’essere verificato che ciò sia coerente con l’interpretazione delle previsioni del citato articolo 6, comma 3 del decreto SIIQ. Oggetto del quesito sono, in particolare, “i ricavi relativi ai servizi infragruppo”, in quanto, ad avviso dell’Istante sono: “sostanzialmente espressivi di un mero riaddebito di costi sostenuti dalla Stabile Organizzazione in favore delle proprie partecipate”; – derivanti da operazioni “extra-caratteristiche”; – non specificamente riferibili né alla “gestione esente” né alla “gestione imponibile”; – non espressivi di una “effettiva attività (caratteristica o meno) svolta dall’impresa.

Sul punto, evidenzia l’Agenzia, il riaddebito dei costi sostenuti dalla società controllante per conto delle controllate al fine di svolgere il complesso unitario di servizi infragruppo, non è correlato ad un evento straordinario o di natura contabile, ma rappresenta, diretta espressione dell’attività caratteristica della società controllante.

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