Con Circolare n. 32/E del 5 dicembre, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023) al regime c.d. forfettario, riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.
Il documento in oggetto si concentra, in particolare, sulle caratteristiche di tale regime sostitutivo, nonché sull’accesso, permanenza e cessazione dallo stesso.
Come noto, infatti, il regime forfettario prevede un’aliquota fissa del 15% ed è riservato unicamente alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitino un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.
La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia massima di ricavi o compensi prevista per il regime forfettario, da 65mila a 85.000 euro. Tale nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consentirà la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/ E del 2019).
La Legge di Bilancio 2023 ha inoltre previsto una causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfettario, qualora si superi la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno: in tal caso, i contribuenti interessati passeranno al regime ordinario nello stesso anno in corso.
Secondo quanto previsto dalla presente Circolare n. 32/E, se in corso d’anno il contribuente percepisce ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro ma comunque inferiore ai 100.000, lo stesso può rimanere all’interno del regime forfettario nell’anno in corso, per poi uscirne l’anno successivo: ciò comporta unicamente la rettifica dell’Iva non detratta (art. 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972).
Diversamente, in caso di superamento del limite di 100.000 euro, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come, quanto alle imposte dirette, il contribuente rientrerà nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’IVA, vi entrerà dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Non dovranno essere integrate tuttavia le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.
Si evidenzia che nell’ultimo paragrafo la circolare fornisce alcuni chiarimenti alle domande poste dagli operatori in ordine al nuovo regime forfettario, con particolare riferimento:
- alle modalità di fatturazione dell’operazione che comporta il superamento della soglia dei 100.000 euro: viene chiarito che l’applicazione del regime ordinario IVA interessa l’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite, anche se la relativa fattura è stata emessa in costanza di regime forfettario; a titolo esemplificativo, se il contribuente forfettario ha conseguito in corso d’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, nel momento in cui effettua un’operazione del valore imponibile di 20.000 euro (incassandone contestualmente il corrispettivo), deve emettere la relativa fattura applicando l’IVA sul medesimo valore di 20.000 euro;
- agli effetti sulle annualità successive: in particolare, si esplicita che il contribuente che nel 2023 abbia superato la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi e sia pertanto fuoriuscito immediatamente dal regime forfettario, potrà rientrarvi nel 2025 se nel 2024 consegue ricavi o compensi in misura pari o inferiore a 85.000 euro;
- ai soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno: per il superamento dei 100.000 euro di ricavi o compensi si devono considerare quelli concretamente percepiti in corso d’anno;
- all’accesso al regime forfettario: qualora il volume di ricavi o compensi percepiti nel 2022 sia pari o inferiore alla soglia di 85.000 euro, non vi è alcuna necessità di osservare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.