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Giurisprudenza

Regime “impatriati” e rimborso IRPEF versato in eccesso

2 Aprile 2025

Bruno Ruscio, Avvocato tributarista in Milano

Corte di Cassazione, Sezione V, 27 dicembre 2024, n. 34655 – Pres. Giudicepietro, Rel. Nardin

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34655/2024, si è espressa sulle modalità di accesso al regime dei cd. “impatriati”, con particolare riferimento al diritto al rimborso dell’IRPEF versato in eccesso, ante regime agevolativo.

Al sussistere dei requisiti sostanziali, il lavoratore “impatriato” prima del 31 dicembre 2015 ha diritto al rimborso dell’IRPEF versata in eccesso, per non aver tenuto conto del regime agevolativo di cui all’art. 16, co. 4, del D. Lgs. n. 147/2015, allo stesso spettante.  

La Suprema Corte di Cassazione, per la prima volta, si è così pronunciata sulle modalità di accesso al regime dei cd. “impatriati”, in un caso riguardante un lavoratore dipendente di una società multinazionale che aveva prestato la propria attività in Giappone e, poi, in Cina per oltre due anni, prima di fare rientro in Italia e assumendo presso la stessa impresa un ruolo dirigenziale, in virtù di un nuovo contratto e in discontinuità con il precedente ricoperto all’estero.

Il contenzioso traeva origine dal diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso dell’imposta versata in eccesso, senza considerare il regime agevolativo di cui al citato articolo 16, in considerazione di:

  • per un verso, un’asserita continuità del rapporto lavorativo svolto all’estero successivamente proseguito in Italia e
  • per l’altro, per l’omesso adempimento degli obblighi formali da parte del lavoratore che avrebbe dovuto inderogabilmente, nei termini stabiliti dai susseguiti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in materia, esercitare l’opzione per il regime agevolativo mediante comunicazione trasmessa al datore di lavoro per la corretta applicazione delle ritenute fiscali oppure attraverso l’indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Risolto il primo punto in senso favorevole al contribuente, atteso l’avvenuto inizio di una nuova attività lavorativa in Italia al momento del trasferimento, la Corte si è soffermata, rigettandole, sulle argomentazioni “formalistiche” della parte pubblica, accertando e dichiarando l’essenziale mancanza, nella versione ratione temporis vigente della normativa in commento, di un espresso divieto di rimborso per l’accesso alle misure agevolative, al contrario di quanto in seguito previsto dal legislatore con l’introduzione del comma 5-ter dell’art. 16 che, appunto, all’ultimo periodo dispone che “non si fa luogo, in ogni caso, alle somme indebitamente versate in adempimento spontaneo”. 

La ricostruzione offerta sembra, dunque, delineare l’avvenuta introduzione di un generalizzato divieto di rimborso dall’entrata in vigore del citato comma 5-ter, restando, invece, ammissibile l’esercizio di tale facoltà in precedenza.

I giudici di legittimità hanno, così, affermato che la scadenza dei termini previsti dai provvedimenti adottati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate “non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma, più semplicemente non consente più di attivare la procedura richiesta del beneficio tramite il sostituto d’imposta, ponendo a carico del contribuente l’onere di richiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta corrisposta”. 

Conclusioni che, peraltro, si pongono in linea con la posizione espressa dalla stessa Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 14/E/2012 dove, inequivocabilmente, la richiesta di rimborso, di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, era stata indicata come modalità residuale di accesso al previgente regime “impatriati” di cui alla Legge n. 238/2010.

Sulla scorta delle argomentazioni sopra illustrate, la Suprema Corte ha, così, respinto il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di merito dei giudici di secondo grado che, correttamente, avevano dichiarato non dirimenti gli adempimenti formali per beneficiare della misura in commento e, definitivamente, ammesso l’accessibilità al regime agevolativo “impatriati” ratione temporis vigente mediante istanza di rimborso, fermo, in ogni, caso l’onere del contribuente di provare la sussistenza dei relativi requisiti sostanziali di accesso.

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