Nella pronuncia in commento, il Tribunale di Milano, ha sottolineato che l’art. 2388, quarto comma, c.c., in tema di invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, che richiama solo gli artt. 2377 e 2378 c.c., e non anche l’art. 2379 c.c., ha uniformato il regime di tutela delle invalidità delle delibere del CdA con riguardo a qualsiasi vizio che sia contestato, prevedendo, inoltre, per le relative impugnazioni il termine di decadenza di 90 giorni decorrenti dalla deliberazione e perseguendo, così, la finalità di contemperare le esigenze di tutela con quelle di stabilità e certezza dell’operatività sociale.
I giudici milanesi, inoltre, hanno sancito che la violazione e la scorrettezza delle appostazioni nel bilancio di un fondo, di per sé, non causa un danno: il patrimonio sociale, infatti, è sempre il medesimo, a prescindere dalla eventuale non veridicità della sua rappresentazione contabile.
In mancanza, pertanto, di un evento specifico che incida sulla consistenza reale del patrimonio, il quotista non puó lamentare un danno patrimoniale né, quindi, chiedere l’accertamento della responsabilità di chi l’avrebbe causato.