La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9084 del 05 aprile 2024, si è espressa, in materia di IVA, sugli elementi integranti l’accessorietà di una prestazione di servizi rispetto ad un’altra, giungendo ad affermare come gli stessi debbano essere verificati “non già con riferimento a colui che, in concreto e sul piano meramente materiale, si riveli il fruitore finale di una prestazione […] ma esclusivamente con riguardo alle parti del contratto”.
Il caso esaminato riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte dirette, IVA e sanzioni per l’anno 2007, nell’ambito del quale l’Agenzia delle Entrate aveva – tra le altre – contestato ad una società di costruzioni l’errata applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per la fatturazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria – in luogo di quella del 10% prevista dal n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 – rese nell’ambito di un unico contratto di sub-appalto, specificamente concluso per l’esecuzione di prestazioni di completamento di un complesso immobiliare.
Nel caso di esame, la contribuente vedeva accogliere le proprie ragioni dai giudici di primo e di secondo grado, i quali erano giunti ad escludere la violazione di errata fatturazione, accertando che tali opere di urbanizzazione, in quanto rese sulla base di un unico contratto di sub-appalto, dovessero considerarsi, appunto, “accessorie” e funzionali alle altre, relative al completamento di fabbricati, idonee ad accedere al regime dell’aliquota agevolata IVA del 4%, prevista per la realizzazione del complesso immobiliare.
Muovendo dai principi della Corte di Giustizia dell’UE secondo cui “una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (da ultimo CGUE, 4 settembre 2019, C-71/18; id. 19 dicembre 2020, C-801/19), la Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello, rilevando come nella stessa fosse stata effettuata una valutazione deficitaria degli elementi integranti l’accessorietà di una prestazione ad un’altra.
I giudici di merito avevano fondato la propria decisione sulla valutazione del regime IVA delle opere di urbanizzazione sotto il solo dato oggettivo dell’unitarietà del contratto di sub-appalto, senza tuttavia addentrarsi “sulla loro eventuale autonoma utilità e indispensabilità per la realizzazione dell’opera principale”, da valutarsi – da un punto di vista soggettivo – “con esclusivo riguardo alle parti contrattuali” e non invece con riguardo al fruitore finale della prestazione (nella specie, gli acquirenti finali del complesso immobiliare).
In definitiva, le prestazioni di servizi relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rimangono soggette al proprio autonomo e specifico regime IVA, con applicazione dell’aliquota del 10%, in quanto assolvono ad una funzione autonoma ed ulteriore rispetto alla mera costruzione di fabbricati che era stata contrattualmente prevista dalle parti.