Il trattamento IVA dei servizi resi da una advisory company italiana ad una SGR residente in altro Stato UE che gestisce un fondo immobiliare con immobili in Italia dipende dalla natura “finanziaria” ovvero più prettamente “immobiliare” ad essi attribuibile. Questo in sintesi il principio ricavabile dalla risposta ad interpello n. 65/2019 dell’Agenzia delle entrate resa in merito al quesito se, al fine di stabilire la territorialità di detti servizi, rilevasse il criterio generale della residenza del cliente (art. 7-ter) ovvero la regola speciale dell’ubicazione degli immobili (art. 7-quater del DPR 633/72). In particolare, nella fattispecie le prestazioni svolte a favore della SGR riguardavano l’assistenza in materia di: a) opportunità di acquisizione/cessione di beni immobili; b) stesura e attuazione del piano industriale; c) contenzioso e precontenzioso; d) valutazione periodica del portafoglio immobiliare; e) gestione corrente del portafoglio immobiliare.
Secondo il chiarimento dell’Agenzia, occorre distinguere tra i servizi relativi all’individuazione delle opportunità di acquisizione/cessione di beni immobili (sub a) che hanno natura “finanziaria” e sono soggetti alla regola generale di territorialità (fuori campo, in quanto rese a soggetto passivo UE) e i servizi riconducibili all’amministrazione effettiva degli immobili in portafoglio (sub b, c, d, e) che, avendo natura “immobiliare”, si considerano imponibili dove sono situati i beni (in Italia).
Per giungere a tale conclusione, l’Agenzia esamina innanzitutto la disciplina della “gestione di portafogli immobiliare” (richiamata dall’istante) di cui all’art. 31-bis del Reg. UE n. 282/2011 e alle relative Note esplicative. In tale ambito, invero, i servizi diretti ad accrescere il valore dell’investimento – pur se collegati al bene immobile – sono considerati “finanziari” e territoriali in base alla residenza del cliente, mentre sono considerati “immobiliari” e territoriali in base all’ubicazione del bene solo le prestazioni relative alla gestione quotidiana dell’immobile. Ciò detto, tuttavia, l’Agenzia chiarisce che occorre considerare anche quanto affermato dalla Corte UE – “sia pure ai fini dell’applicazione dell’esenzione IVA” – sulla diversa nozione di “gestione di fondi di investimento immobiliari” che, secondo i giudici comunitari, comprende solo le attività relative alla scelta, all’acquisto e alla vendita degli immobili e non anche all’amministrazione effettiva degli stessi (causa C-595/13).
In sostanza, atteso che nel caso scrutinato si tratta di servizi resi ad un fondo di investimento, secondo l’Agenzia occorre fare riferimento – anche ai fini territoriali – alla nozione più specifica di gestione collettiva che, a differenza dalla gestione di portafogli, esclude l’amministrazione effettiva degli immobili. La disciplina sulla gestione di portafogli sembrerebbe dunque confinata solo ai casi di gestione individuale. La necessità di richiamarsi alla gestione collettiva, peraltro, non viene meno per il fatto che la prestazione sia resa da una advisory company, posto che la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che detto servizio può anche essere esternalizzato, purché formi un insieme distinto che adempia le funzioni tipiche della gestione (causa C-169/04). Neppure rileva il fatto che il consulente esterno non sia un soggetto autorizzato; infatti, a tale proposito l’Agenzia chiarisce che la nozione ai fini IVA di gestione del fondo comune d’investimento ricavabile dalla giurisprudenza europea non può ritenersi influenzata dalla Dir. 2011/61/UE (AIMFD), verificandosi quindi un doppio binario fiscale-regolamentare.
Ciò posto, la risposta n. 65/2019 mostra un profilo di potenziale incoerenza laddove conclude che i servizi sub a) (concernenti le opportunità di acquisizione/cessione di beni immobili) sono non territoriali in quanto “riconducibili alla gestione del portafoglio immobiliare”. Invero, sulla base del percorso logico dell’Agenzia, che in ragione della peculiarità della fattispecie (riguardante un fondo immobiliare) ha ritenuto necessario ricorrere alla nozione di “gestione collettiva del risparmio” come criterio speciale prevalente, ci si sarebbe potuti aspettare che i servizi suddetti fossero tout court riconducibili a tale ultimo ambito.
Peraltro la precisazione dell’Agenzia non incide sulla territorialità dei servizi, dato che sia le prestazioni di gestione del portafoglio immobiliare sia le prestazioni di gestione collettiva sono parimenti considerate “finanziarie” e soggette alla regola della residenza del cliente. La distinzione diviene invece fondamentale ai fini del trattamento di imponibilità/esenzione, dato che mentre la gestione collettiva è esente, la gestione di portafogli è imponibile, come statuito dalla Corte di Giustizia UE (causa C-44/11) che ha indotto il Legislatore a modificare in tal senso (con L. 228/2012) l’art. 10 del DPR 633/72. Diviene quindi essenziale, soprattutto per i servizi (territoriali) resi a SGR residenti, individuare con precisione quale fattispecie risulta configurabile. La questione è peraltro importante anche quando l’operazione non è territoriale: infatti, sulla base del passaggio sopra citato, si potrebbe ritenere che i servizi sub a), ancorché fuori campo, siano astrattamente imponibili e tali quindi da influenzare in positivo il pro-rata di detraibilità dell’advisory company residente ai sensi dell’art. 19, comma 3 b), del DPR 633/72. Data la delicatezza tecnica della materia sarebbe auspicabile un ulteriore conferma dell’Amministrazione finanziaria su tale specifico punto.