Con risposta ad interpello n. 390 del 26 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione di una società consortile costituita per l’esecuzione di opera a seguito di gara d’appalto e il relativo regime IVA.
In particolare, il quesito dell’istante riguarda la possibilità che il rapporto tra la costituenda società consortile e le società consorziate sia riconducibile, ai fini IVA, all’istituto del mandato senza rappresentanza, con la conseguente applicabilità dell’art. 3, terzo comma, ultimo periodo del d.P.R.633 del 1972.
Le società associate nella RTI provvederanno a costituire una società consortile per l’esecuzione di un appalto, senza subappalti o cessioni del contratto e, quindi, senza subentrare nel rapporto contrattuale in essere tra le singole consorziate e la stazione appaltante.
La titolarità del contratto di appalto, pertanto, rimane in capo alle associate in RTI, mentre la società consortile rappresenta un semplice strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero una struttura operativa.
L’istante specifica altresì che sosterrebbe tutti i costi relativi all’esecuzione dell’opera aggiudicata i quali verrebbero successivamente ripartiti secondo le quote previste alle Società consorziate, al fine di chiudere il bilancio della società consortile sempre in pareggio.
Le Società consorziate, pertanto, da un lato, pagherebbero pro quota le fatture relative ai costi sostenuti dalla società consortile in nome proprio, ma per conto delle singole consorziate e, dall’altro lato, fatturerebbero sempre pro quota i corrispettivi dell’appalto direttamente alla stazione appaltante.
Tanto premesso, in presenza di un mandato senza rappresentanza tra le parti, alle somme addebitate dalla società consortile alle consorziate per il ribaltamento pro quota dei costi sostenuti per l’effettuazione dei lavori e dei servizi necessari per l’esecuzione del contratto di appalto aggiudicato si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, il regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla società consortile, sulla base dei contratti stipulati dalla stessa con le imprese terze.
Le singole società consorziate, da un lato, pagheranno pro quota le fatture relative ai costi sostenuti dalla società consortile in nome proprio (ma per conto delle singole consorziate) e, dall’altro lato, fattureranno, sempre pro quota, i corrispettivi dell’appalto direttamente alla stazione appaltante applicando l’IVA con l’aliquota propria delle operazioni rese dalla stessa società consortile.