Con provvedimento n. 140005/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per il beneficio del regime premiale Isa.
Il provvedimento prevede che i contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità possano ottenere le agevolazioni fiscali (regime premiale Isa) previste dall’articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f) del Dl n. 50/2017 anche per il periodo d’imposta 2022.
In particolare, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro relativi all’Iva, maturati nel 2023, e a 20mila euro relativi alle imposte dirette e Irap, maturati nel 2022.
Il regime di favore previsto dal Dl n. 50/2017 comprende anche l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui, l‘esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, l’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.
Il provvedimento stabilisce un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, per il beneficio di esenzione per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e alle imposte dirette e Irap.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2021 e 2022.
Per accedere al regime premiale Isa è necessario che il contribuente applichi gli Isa per entrambe le categorie reddituali di redditi di impresa e di lavoro autonomo e che il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno dei due Isa sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.