L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi gli Orientamenti finali sugli elenchi o registri nazionali dei gestori di crediti (credit servicer), dopo la consultazione pubblica che si è svolta fra il mese di luglio e quello di ottobre 2023.
L’art. 9, paragrafo 1, comma 1, della Direttiva 2021/2167 relativa ai credit servicer e agli acquirenti di crediti (Credit Servicers Directive – CSD) prevede infatti che gli Stati membri assicurino che le autorità competenti (CA) istituiscano e mantengano almeno un registro nazionale di tutti i credit servicer autorizzati a prestare servizi nel loro territorio, compresi i credit servicer che prestano servizi ai sensi dell’art. 13 della Direttiva CSD.
La stessa norma incarica l’EBA di elaborare orientamenti per l’istituzione e la tenuta di tali elenchi o registri e per specificare i tipi di informazioni da includere in essi, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l’Unione e la trasparenza per gli acquirenti di crediti e per i mutuatari.
Gli orientamenti odierni dell’EBA sono rivolti quindi alle autorità competenti che gestiscono tali registri e specificano:
- il contenuto
- le modalità di accesso
- le scadenze per il loro aggiornamento.
I registri, in aggiunta, dovrebbero facilitare l’accesso dei mutuatari alle informazioni sulle procedure di gestione dei reclami offerte dalle autorità competenti.
Le Linee guida richiedono informazioni di base sui servitori del credito, come il nome, l’indirizzo e lo Stato membro di origine, nonché altre informazioni utili, come ad esempio se i gestori di crediti è attualmente autorizzato a prestare servizi o a ricevere e detenere fondi dai mutuatari.
Inoltre, le Linee guida specificano:
- che gli elenchi o i registri devono essere accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sul sito web dell’autorità competente o su un altro strumento elettronico;
- che non devono richiedere la registrazione preventiva dell’utente come prerequisito per l’accesso;
- che devono essere gratuiti.
Le linee guida stabiliscono inoltre le scadenze entro le quali le autorità competenti devono aggiornare gli elenchi o i registri, ossia una settimana per gli aggiornamenti regolari e due giorni lavorativi per gli aggiornamenti critici relativi alla revoca dell’autorizzazione o al divieto di ricevere e detenere fondi dai mutuatari.