Con comunicato stampa sul sito della Ragioneria Generale dello Stato sono state forniti alcuni chiarimenti operativi in ordine all’istituzione del Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze esercita, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, le competenze previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti.
Il decreto legislativo 39/2010, nel recepire la disciplina comunitaria in tema di revisione legale dei conti, ha introdotto modifiche sostanziali alla normativa previgente.
Alla luce delle nuove disposizioni il MEF è titolare, in particolare, delle funzioni relative all’abilitazione, all’iscrizione ed alla tenuta del Registro dei revisori, nonché allo svolgimento della vigilanza sui revisori e sulle società di revisione legale che non hanno incarichi su enti di interesse pubblico.
Per quanto attiene i provvedimenti attuativi del decreto legislativo 39/2010 di competenza del MEF, ad oggi sono stati emanati i regolamenti ministeriali riguardanti: l’onorabilità delle persone fisiche e dei componenti degli organi di amministrazione delle società di revisione (art. 2, comma 2, lett. a), e comma 4, lett. a)); i titoli di studio e diplomi di laurea (art. 2, comma 2, lett. b)); le prove per gli abilitati in altri Stati dell’Unione Europea ed in Paesi terzi (art. 2, comma 3, lett. a) e b)); i criteri per la valutazione dell’equivalenza (art. 2, comma 7); il contenuto, le modalità ed i termini di trasmissione delle informazioni e loro aggiornamenti da parte degli iscritti (art. 7, comma 7); la disciplina del tirocinio (art. 3, comma 8); le modalità di iscrizione al registro dei revisori legali (art. 6, comma 1).