La Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con ordinanza del 15 ottobre 2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE sei questioni pregiudiziali, sollevate già dinanzi al TAR Lazio dalle parti ricorrenti, in sede di impugnazione del D.M. n. 55/2022 sul registro titolari effettivi.
Il procedimento è pertanto attualmente sospeso nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia, e le società, comprese quelle fiduciarie, sino alla decisione della Corte, non saranno tenute a comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi al registro apposito.
I quesiti formulati dal Consiglio di Stato relativamente al registro dei titolari effettivi sono i seguenti:
- nozione di istituti giuridici: se la nozione di “istituti giuridici” di cui all’articolo 31, par. 1, par. 2, par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificato dalla Direttiva (UE) n. 2018/843, che compare nella versione italiana, debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce, in conformità a quanto evincibile dalle altre versioni linguistiche principali e dal contesto e dalle finalità della Direttiva, alla sussistenza di una unione organica delle norme e dei principî che regolano un fenomeno sociale, o, invece, ad una concreta e specifica operazione economico-giuridico o, ancora, a tipologie di operazioni economico-giuridiche valutate secondo le loro caratteristiche sostanziali, che abbiano, in ogni caso, assetto o funzioni affini a quelli dei trust”.
- portata normativa o ricongnitiva dell’individuazione degli istituti giuridici affini effettuata dall’Italia e verificata dalla Commissione UE: se l’art. 31, par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificato dalla Direttiva (UE) n. 2015/849, debba essere interpretato nel senso che le notifiche effettuate dagli Stati membri e la Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio della Commissione non hanno valenza normativa vincolante ma sono atti meramente ricognitivi degli istituti giuridici affini ai trust presenti nei vari ordinamenti, con la conseguenza che spetta, comunque, al Giudice nazionale e a codesta C.G.U.E. verificare, in caso di contestazione, la sussistenza di tale affinità rispetto ai trust dell’assetto o delle funzioni di tali istituti alla luce delle sole disposizioni della Direttiva, non potendosi ritenere tali atti integrativi del diritto unionale vincolante
- affinità dell’assetto o delle funzioni del mandato fiduciario stipulato dalle società fiduciarie a quelli del trust: se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, il principio di proporzionalità, e le disposizioni contenute nell’art. 31, par. 1, della Direttiva (UE) (UE) n. 2015/849, in combinato disposto con l’art. 5, par. 4, del T.U.E. e con i considerando n. 5 e n. 27 della Direttiva (UE) n. 2018/843, osti ad una disciplina nazionale come quella di cui agli articoli 1, comma 2, lett. ee), 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 231/2017, nella parte in cui tra ricomprende tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei trust i mandati fiduciari delle dalle Società fiduciarie, sebbene l’attività di tali Società sia sottoposta ad una serie di obblighi e soggetta alla vigilanza di varie Autorità nazionali e considerati i rischi che le operazioni poste in essere possono comportare
- proporzionalità della ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini per assetto o funzioni al trust: se le disposizioni di cui all’art. 31, par. 1, par. 2, e par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/843 sia invalidi per contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 114 e 288, par. 3, del T.F.U.E. e al principio dell’effetto utile
- validità della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/843:se le disposizioni di cui all’art. 31, par. 1, par. 2, e par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/843, sia invalidi per contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 114 e 288, par. 3, del T.F.U.E. e al principio dell’effetto utile
- conformità del diritto interno alla Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificata dalla direttiva (UE) n. 2018/843, alla luce della sentenza del 22.11.2022, cause C-37/2020 e C-601/2020: se i considerando n. 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, della Direttiva (UE) n. 2015/849, nonché gli artt. 30 e 31 di tale Direttiva, i considerando n. 4, 5, 16-17, 25-34 della Direttiva (UE) n. 2018/843, gli artt. 6, 7, 8, 16, della C.D.F.U.E. e il principio di proporzionalità di cui all’art. 5, par. 4, del T.U.E, devono essere interpretati – anche alla luce della sentenza di codesta Corte, 22.11.2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20, nel senso che essi ostano ad una disciplina come quella di cui all’art. 21, comma 4, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 231/2007, e 7, comma 2, del D.M. n. 55/2022, che consente l’accesso al registro dei titolari effettivi ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, che l’interesse sia diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata