Il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili), con comunicato stampa del 25 novembre 2024, ha reso noto dell’inoltro di una lettera da parte del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, al MEF, al MIMIT, e al presidente di Unioncamere, con la quale invita i destinatari a fornire “con estrema urgenza” indicazioni univoche in merito alla concreta operatività del registro dei titolari effettivi.
Si ricorda sul punto che il Consiglio di Stato, con sentenza del 15 ottobre 2024, ha infatti rimesso alla Corte di Giustizia UE le questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, determinando in tal modo la sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi.
Nonostante la sospensione, ricorda il Presidente, le Camere di commercio stanno infatti continuando ad accettare le comunicazioni di prima iscrizione, o di conferma/variazione dei dati: ciò genera numerosi problemi interpretativi per le imprese e i Commercialisti che, pur consapevoli che la sospensione dell’operatività del Registro importa quale conseguenza il blocco integrale del sistema, vedono abilitata sul sistema anche la funzione di ricezione delle comunicazioni di conferma annuale dei dati e legittimamente si interrogano sul corretto modo secondo cui operare per non incorrere in sanzioni.
A ciò si aggiunge il comportamento non uniforme delle Camere di Commercio territoriali, che passano dall’invito ad effettuare la conferma annuale dei dati (es. CCIAA Treviso) a comunicazioni di sospensione di tutti gli adempimenti di comunicazione, variazione, conferma, consultazione (es. CCIAA Genova, Toscana nord-ovest).
Il Presidente auspica pertanto un intervento dei Ministeri volto ad indicare alle CCIA il comportamento uniforme da adottare in pendenza del giudizio della Corte UE, e che dovrebbe tradursi in una sospensione totale del sistema, non solo per le richieste di accreditamento e per le attività di consultazione, ma anche per le comunicazioni.
L’auspicio, inoltre, è che le Camere di Commercio territoriali non procedano all’accertamento di violazioni e all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati, attesa la sospensione dell’operatività del Registro, che ha fatto venir meno qualunque obbligo comunicativo.