Il Consiglio di Stato, con le ordinanze cautelari nn. 3366, 3367, 3532, 3533 e 3534 del 17 maggio 2024, ha disposto la sospensione dell’esecutività delle sentenze del TAR Lazio con cui, il 9 aprile 2024, erano stati respinti i ricorsi proposti dalle società fiduciarie e associazioni di categoria per ottenere l’annullamento del decreto MIMIT 29 settembre 2023, relativo al registro dei titolari effettivi.
La sospensione cautelare odierna è stata disposta dal Consiglio di Stato sul presupposto che le questioni oggetto del giudizio presentino profili di complessità tali da richiedere approfondimenti di merito incompatibili con la sommarietà propria della presenta fase cautelare.
In primis, proprio l’introdotta questione pregiudiziale relativa alla legittimità comunitaria del decreto, nella parte relativa agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e del Manuale operativo Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni dei titolari effettivi agli uffici del Registro delle imprese.
Inoltre, per il Consiglio di Stato, l’efficacia dell’impugnata sentenza di rigetto del ricorso di primo grado concretizza in modo irreversibile il pregiudizio prospettato dai ricorrenti, derivante dall’ostensione di dati riservati.
Ciò, in considerazione della sopravvenuta scadenza del termine prescritto per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 21, comma 3, del D. Lgs. n. 231/200: pertanto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Consiglio di Stato riconosce la prevalenza di quello delle società appellanti che, in virtù della perdurante efficacia del provvedimento gravato, sarebbero onerate del complesso degli adempimenti previsti dalla normativa in questione (connessi al registro dei titolari effettivi) che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte.
L’udienza di discussione è stata fissata al 19 settembre 2024.