Il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC) ha pubblicato oggi i cinque regolamenti per gli schemi di pagamento EPC 2025 e le relative linee guida di attuazione.
I regolamenti entreranno in vigore il 5 ottobre 2025: trattasi di una data di entrata in vigore eccezionale, che si discosta dalla consueta data di entrata in vigore di fine novembre, ed è stata scelta alla luce delle date di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/886, relativo ai bonifici istantanei in euro, noto anche come Regolamento sui pagamenti istantanei, che modifica il Regolamento (UE) 260/2012, noto anche come Regolamento SEPA.
È stata scelta la stessa data di entrata in vigore per tutti gli schemi EPC pertinenti, al fine di facilitare la preparazione all’attuazione per i prestatori di servizi di pagamento (PSP), i meccanismi di compensazione e regolamento (CSM) e altri fornitori di servizi tecnici.
Il Regolamento sui bonifici istantanei stabilisce diversi obblighi per i PSP con sede nello Spazio economico europeo (SEE), alcuni dei quali entrano già in vigore per i PSP con sede nell’area dell’euro (diversi dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica) rispettivamente il 9 gennaio 2025 e il 9 ottobre 2025.
L’EPC sottolinea che i partecipanti agli schemi di pagamento EPC e i loro fornitori di servizi tecnici avranno meno tempo a disposizione, per implementare i regolamenti degli schemi di pagamento EPC del 2025, rispetto al normale ciclo di rilascio e implementazione dei regolamenti degli schemi di pagamento EPC.
I Regolamenti 2025 introducono la possibilità per gli utilizzatori finali dei pagamenti di fornire l’indirizzo del pagatore e/o del beneficiario in un formato ibrido, oltre alle possibilità già esistenti di presentare un indirizzo in un formato completamente strutturato o in un formato non strutturato.
Tuttavia, a partire dal 22 novembre 2026, l’indicazione di un indirizzo in un formato non strutturato non sarà più consentita, in quanto saranno ammessi solo i formati di indirizzo completamente strutturati e ibridi.