Con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022 (in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2022 il comunicato), l’ANAC ha adottato la revisione dei regolamenti in merito all’esercizio dei poteri dell’ANAC di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50/2016, del Regolamento in materia di precontenzioso e del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione.
In particolare, le modifiche al Regolamento sull’esercizio dei poteri ANAC riguardano tra l’altro:
Le fattispecie legittimanti il ricorso con riferimento alla qualificazione come di rilevante impatto per i contratti:
- che riguardino, anche in via potenziale, un esteso numero di operatori;
- relativi ad interventi in occasione di grandi eventi;
- che siano legati a fattispecie criminose, situazioni anomale o indicative di condotte illecite delle stazioni appaltanti;
- inerenti ad opere, servizi o forniture con un impatto significativo sull’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;
- aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
La qualificazione come gravi delle seguenti violazioni:
- affidamento di contratti pubblici senza preventiva pubblicazione di bando o avviso nelle sedi prescritta dal codice;
- affidamento tramite procedura differente da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti;
- modifiche rilevanti della legge di gara nel corso dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica;
- atto relativo a rinnovo tacito ovvero ad ingiustificate e reiterate proroghe dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- modifica rilevante del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara;
- mancata o illegittima esclusione di un concorrente;
- atti che violano il divieto di artificioso frazionamento, al fine di evitare l’applicazione delle norme inerenti l’affidamento di contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- contratto che sia stato affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati;
- mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 2 del codice;
- clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della concorrenza.
Per quanto riguarda il Regolamento sul precontenzioso sono state adottate delle modifiche: alla disciplina relativa all’ordine di trattazione delle istanze e all’istruttoria.
Per quanto riguarda il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione sono state adottate delle modifiche: all’allegato 1 relativamente al precontenzioso e ai pareri; affari legali e contenzioso; vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza.