La Consob, ad esito della pubblica consultazione, con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, ha apportato alcune modifiche al Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) approvato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
Le predette modifiche sono volte a semplificare il procedimento dinanzi all’ACF e a migliorarne il funzionamento ed in particolare:
- allineano la definizione di “intermediari”, rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte a seguito delle più recenti modifiche del TUF;
- estendono espressamente l’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document) di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;
- definiscono meglio l’ambito di operatività dell’ACF, riferendolo alle controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- introducono, quali ipotesi di irricevibilità del ricorso, la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
- ribadiscono che la presentazione del ricorso, il contraddittorio e lo scambio di documentazione devono avvenire esclusivamente attraverso il sistema telematico, richiedendo altresì alle parti di avvalersi della modulistica che sarà resa disponibile sul sito web dell’ACF;
- introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni;
- disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento allo scopo di velocizzare la fase decisoria.
Le modifiche entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021.