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Regolamento Crowdfunding: in consultazione le proposte di modifica Consob

24 Giugno 2019
Di cosa si parla in questo articolo

La Consob ha posto in consultazione delle proposte di modifica al Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592/2013 (Regolamento Crowdfunding), al fine di recepire le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145).

La legge di bilancio 2019 ha, infatti, introdotto modifiche al d.lgs. n. 58/1998 (TUF), al fine di estendere l’ambito di applicazione della normativa italiana in tema di portali per la raccolta di capitali on-line anche alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi dalle piccole e medie imprese.

In particolare, le modifiche in consultazione prevedono che la sottoscrizione di obbligazioni emesse da Spa, nei casi di cui all’articolo 2412, commi 1, 3 e 5, del codice civile, sia riservata, oltre che agli investitori professionali indicati dall’articolo 100-ter del Tuf, anche:

  • ai soggetti indicati all’articolo 24, comma 2, del Regolamento Crowdfunding (ossia, fondazioni bancarie, incubatori di start-up innovative e investitori a supporto delle piccole e medie imprese);
  • a coloro che detengono un portafoglio finanziario, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore a 250.000 euro;
  • a coloro che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro in offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno o all’investimento previsto;
  • agli investitori retail, nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

La Consob, inoltre, ha posto in consultazione ulteriori modifiche regolamentari al fine di chiarire che:

  • la predisposizione di bacheche web, finalizzate a facilitare lo smobilizzo degli investimenti effettuati per il tramite di portali online, può considerarsi un’attività connessa con la gestione della piattaforma di crowdfunding che può essere prestata, in presenza di opportuni presidi e nel rispetto di limiti ben definiti, per non integrare lo svolgimento di servizi e attività riservate, dai gestori di portali autorizzati;
  • le offerte promosse tramite portali on-line possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi sia da società italiane che da società di uno Stato membro dell’Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo.

La consultazione avrà termine il 20 luglio 2019.

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