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Regolamento crowdfunding: l’individuazione del titolare del progetto

15 Aprile 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha recentemente pubblicato nuove Question and Answers (Q&A), volte a chiarire e integrare l’interpretazione di specifiche disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (il c.d. Regolamento ECSPR).

In particolare, la Q&A n. 2502 si sofferma sulla nozione di titolare del progetto ai fini dell’applicazione del Regolamento crowdfunding, così come definita all’art. 2, par. 1, lett. h).

La disposizione in parola qualifica tale figura come “ogni persona fisica o giuridica che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding”.

Se, in linea generale, tale definizione appare di agevole applicazione, l’ESMA riconosce come, in contesti particolarmente articolati o caratterizzati dalla presenza di molteplici soggetti giuridici, l’individuazione univoca del titolare del progetto possa risultare problematica.

In tale prospettiva, l’Autorità evidenzia l’esigenza che tale qualificazione avvenga non già in base a criteri meramente formali, bensì attraverso una valutazione sostanziale, ancorata alla realtà economica e commerciale del progetto sottostante, nel rispetto delle previsioni del Regolamento ECSPR.

In particolare, i fornitori di servizi di crowdfunding (CSP) sono chiamati a prestare particolare attenzione nell’evitare prassi elusive o fuorvianti, volte a designare come titolare del progetto un’entità priva di concreti legami giuridici o economici con l’iniziativa, ovvero meramente strumentale rispetto alla sua struttura.

A tal fine, l’ESMA suggerisce un elenco – non tassativo – di elementi da considerare nella valutazione circa la legittimità della designazione, tra cui si segnalano:

  • il ruolo dell’entità nella fase di avvio o di sviluppo iniziale del progetto;
  • l’esistenza di legami giuridici ed economici significativi con l’operazione;
  • per il crowdfunding basato su investimenti (c.d. investment-based crowdfunding) la circostanza che l’entità sia emittente, anche tramite una società veicolo (SPV), degli strumenti finanziari offerti;
  • per il crowdfunding basato su prestiti (c.d. loan-based crowdfunding) l’assunzione da parte dell’entità dell’obbligo incondizionato di rimborso dell’importo finanziato, comprensivo degli interessi, secondo il piano di ammortamento pattuito.

Infine, l’Autorità ricorda che la qualificazione effettuata dal CSP in merito al titolare del progetto è suscettibile di essere sottoposta al vaglio dell’Autorità competente nell’ambito delle proprie prerogative di vigilanza, mediante una valutazione caso per caso che tenga conto delle peculiarità del progetto e delle caratteristiche del soggetto individuato.

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