L’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) ha recentemente pubblicato nuove Q&A, chiarendo alcuni aspetti riguardo l’applicazione del Regolamento europeo (2020/1503) sui fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese (ECSPR).
In particolare, la Q&A n. 2501 si sofferma sull’obbligo di divulgazione stabilito nel punto (b) dell’articolo 25, paragrafo 3 del Regolamento crowdfunding, connesso all’utilizzo della bacheca elettronica.
Il primo comma di tale articolo 25 prevede infatti che i fornitori di servizi di crowdfunding possano gestire una bacheca elettronica sulla quale consentire ai loro clienti di pubblicizzare l’interesse per l’acquisto e la vendita di prestiti, di valori mobiliari o di strumenti ammessi a fini di crowdfunding inizialmente offerti sulle loro piattaforme di crowdfunding.
L’utilizzo di tale bacheca elettronica è condizionato al rispetto di specifici requisiti.
Tra questi, quello previsto dal comma 3, lett. b), secondo cui i fornitori di servizi di crowdfunding devo richiedere ai suddetti clienti, che pubblicizzano la vendita di prestiti o strumenti finanziari nella bacheca elettronica, di fornire il documento “Informazioni chiave per gli investitori” (KIIS – Key Investment Information Sheet).
Secondo ESMA, questo obbligo implica che il KIIS debba essere aggiornato fino alla chiusura dell’offerta di crowdfunding.
Diversamente, se la vendita avviene dopo la chiusura dell’offerta, il fornitore deve assicurarsi che il cliente indichi la data (mese e anno) in cui il KIIS è stato fornito, garantendo così che le informazioni fornite siano accurate e tempestive per proteggere gli investitori da potenziali dati obsoleti.