La Commissione europea ha avviato una consultazione sulla revisione del Regolamento (UE) n. 330/2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafi 1 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate e degli Orientamenti sulle restrizioni verticali (2010/C 130/01).
Si ricorda come l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato vieti gli accordi tra imprese che restringano la concorrenza, a meno che non contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato riguarda, tra l’altro, gli accordi conclusi tra due o più imprese che operano a diversi livelli della catena di produzione o di distribuzione e che riguardano le condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (i cosiddetti “accordi verticali”).
Il Regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali hanno lo scopo di esentare dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato gli accordi verticali che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3.
La consultazione avrà termine il 26 marzo 2021.
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