Pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 settembre 2021, le comunicazioni della Commissione europea di approvazione del contenuto del progetto di Regolamento e di Orientamenti della Commissione relativi all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.
Il Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione definisce una categoria di accordi verticali che la Commissione ha considerato come corrispondenti, di norma, alle condizioni stabilite nell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. L’esperienza fatta con l’applicazione di tale regolamento, che scade il 31 maggio 2022, rileva la Commissione, è stata complessivamente positiva, come risulta dalla valutazione del regolamento stesso. Tenuto conto dell’esperienza acquisita dalla sua adozione, ad esempio con i nuovi sviluppi del mercato, come la crescita del commercio elettronico e le tipologie nuove o più diffuse di accordi verticali, la Commissione ritiene opportuno adottare un nuovo Regolamento di esenzione per categoria e di modificare i relativi orientamenti.
Il beneficio dell’esenzione per categoria di cui al presente Regolamento è limitato agli accordi verticali per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
Il presente Regolamento non presenta esenzioni per gli accordi verticali che contengono restrizioni dalle quali è probabile che derivino restrizioni della concorrenza e danni per i consumatori o che non sono indispensabili per il conseguimento degli incrementi di efficienza.