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Attualità

Regolamento europeo sul prospetto: le novità della consultazione Consob per l’adeguamento del Regolamento Emittenti

5 Luglio 2019

Elisabetta Bellini, Managing Associate, BonelliErede

Di cosa si parla in questo articolo

Lo scorso 20 giugno Consob ha pubblicato il documento di consultazione relativo alle modifiche al Regolamento Emittenti (RE) per l’adeguamento al nuovo Regolamento (UE) 2017/1129 sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione a quotazione di titoli in un mercato regolamentato; la consultazione si chiuderà il prossimo 10 luglio (cfr. contenuti correlati).

Come già avvenuto per la materia market abuse, anche per quanto riguarda i prospetti per offerta pubblica e ammissione a quotazione, le norme di riferimento saranno – a partire dal prossimo 21 luglio – principalmente quelle del nuovo regolamento comunitario, direttamente applicabile e che disciplina, in primis, il contenuto, il processo autorizzativo e la pubblicazione del prospetto. Di conseguenza, le modifiche al Regolamento Emittenti oggetto di consultazione sono essenzialmente volte ad eliminare le disposizioni destinate ad essere sostituite dal regolamento europeo, ovvero a regolare quegli aspetti che tale regolamento demanda alle autorità nazionali o ancora a definire aspetti non oggetto della nuova disciplina comunitaria.

Consob ricorda, peraltro, che:

  1. alcune disposizioni del nuovo regolamento europeo sul prospetto sono già in vigore e hanno richiesto modifiche al RE, in particolare: (a) l’innalzamento al 20% della soglia di esenzione per l’emissione di titoli fungibili con titoli già ammessi a negoziazione nel medesimo mercato regolamentato; e (b) l’esercizio della facoltà di non richiedere la pubblicazione di un prospetto se l’offerta prevede un corrispettivo inferiore a 8 milioni di Euro (soglia originariamente fissata a 5 milioni di Euro);
  2. il nuovo regolamento europeo prevede una serie di regolamenti delegati, in parte già pubblicati (il 21 giugno scorso sono stati pubblicati il Regolamento delegato relativo al formato, al contenuto, al controllo e all’approvazione del prospetto, nonché il Regolamento delegato riguardante – tra l’altro – le informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi, la pubblicazione e la classificazione dei prospetti e i supplementi) e in parte ancora in attesa di conclusione del relativo iter approvativo (ad esempio, in merito al documento di esenzione per offerte pubbliche di scambio, fusioni e scissioni).

Quanto alle previsioni del RE destinate ad essere eliminate, vanno in particolare segnalate quelle relative a: (i) il contenuto del prospetto d’offerta (art. 5 RE, in cui resterebbe solo un riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli oggetto del nuovo regolamento UE); (ii) il prospetto di base (art. 6 RE); (iii) l’omissione di informazioni – ad esempio, l’indicazione puntuale del prezzo in prospetto – e l’incorporazione mediante riferimento (art. 7 RE); (iv) la validità del prospetto (art. 11 RE); (v) le esenzioni (fatto salvo ciò che concerne i prodotti finanziari diversi dai titoli oggetto del nuovo regolamento europeo, nonché l’esenzione per offerte di titoli di controvalore totale, nell’UE e in un periodo di 12 mesi, compreso tra 1 e 8 milioni di Euro e alcuni aspetti legati al documento di esenzione per fusioni, scissioni e offerte pubbliche di scambio; artt. 34-ter e 57 RE); e (vi) le disposizioni sull’attività pubblicitaria (che resterebbero solo con riferimento alle offerte che hanno ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli per cui si applica il nuovo regolamento europeo; art. 34-octies RE).

Con riferimento, invece, alle previsioni del RE per cui Consob prevede il mantenimento, pur con modifiche, si segnala in particolare quanto segue:

  1. Consob non ritiene di esercitare la facoltà, prevista del nuovo regolamento europeo, di richiedere la sostituzione obbligatoria della sezione della nota di sintesi relativa ai titoli con parte del c.d. KID ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, ove questo debba essere predisposto e l’Italia sia Stato Membro d’origine. Conseguenza del mancato esercizio di tale facoltà è che l’emittente sarà libero di scegliere se effettuare la sostituzione o meno;
  2. le modifiche proposte semplificano il contenuto della domanda di approvazione del prospetto, eliminando ad esempio l’obbligo di includervi una sintetica descrizione dell’offerta, e rivedono gli Allegati 1A e 1I al RE. La domanda di approvazione è già regolata a livello comunitario, anche per quanto concerne i contenuti, ma è fatta salva la possibilità per le autorità nazionali di richiedere informazioni ulteriori, per questo Consob considera di mantenere gli artt. 4, 52 e 63 RE. Peraltro, in conformità alla nuova disciplina comunitaria, si prevede che la domanda di approvazione per il prospetto d’offerta possa essere trasmessa con modalità informatiche che saranno indicate da Consob;
  3. si propone l’eliminazione delle disposizioni relative al termine di approvazione del prospetto, destinate ad essere sostituite dalle omologhe previsioni del nuovo regolamento comunitario, ma il mantenimento delle regole da applicarsi in caso di domanda di approvazione incompleta. Si prevede, altresì, che il RE continui a regolare – pur con alcune modifiche volte ad accelerare taluni processi – i termini entro cui l’emittente deve fornire le integrazioni richieste in caso di incompletezza del prospetto, nonché i termini massimi di durata del procedimento (facendo salva la possibilità di proroga di 5 giorni lavorativi in casi eccezionali) (art. 8 RE). Da segnalare che Consob prospetta l’aggiunta di una previsione secondo cui, se nel corso dell’istruttoria viene presentata una nuova bozza di prospetto contenente “nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell’operazione”, tale invio deve ritenersi come una nuova domanda di approvazione con decadenza della precedente, che sarà comunicata da Consob agli interessati. Qualora tale disposizione venisse confermata, sarà importante capire come l’Autorità implementerà, in concreto, la propria discrezionalità nel valutare il “mutamento sostanziale dell’operazione” ovvero il grado di ampiezza che tale concetto potrà assumere. Letteralmente, poiché la disposizione riferirebbe il mutamento alla “operazione” e lo qualificherebbe come “sostanziale”, parrebbe ragionevole prevedere una conseguenza “grave” come la decadenza solo per cambiamenti degli elementi essenziali dell’operazione e tali da richiedere una (parte di) attività istruttoria del tutto nuova, non potendo invece associare questo concetto a informazioni nuove, pur quantitativamente significative, ma che non incidono sugli elementi essenziali dell’operazione e sono, ad esempio, conseguenza di fatti nuovi di cui si deve necessariamente dar conto nel prospetto o di richieste della stessa Autorità nel corso del procedimento;
  4. è previsto che il RE continui a richiedere il deposito del prospetto e del supplemento presso Consob, ma – diversamente dal regime attuale – entro la fine del giorno lavorativo successivo alla comunicazione del nulla osta, mentre si propone di eliminare l’obbligo di trasmissione del prospetto agli intermediari incaricati del collocamento (artt. 9 e 34-quinquies del RE);
  5. quanto al regime linguistico del prospetto, pur essendo questo un aspetto regolato dalle disposizioni comunitarie, Consob propone di mantenere l’art. 12 RE con opportuni coordinamenti. Il regime linguistico resterebbe pressoché invariato prevedendo, ad esempio, che per le offerte di titoli svolte in Italia, quale Stato Membro d’origine, il prospetto debba essere redatto in italiano;
  6. si propone di mantenere alcune disposizioni sullo svolgimento dell’offerta al pubblico, ad esempio, in materia di modalità di adesione e di riparto (art. 34-quinquies del RE), nonché le norme di correttezza (art. 34-sexies del RE) fatta eccezione per l’eliminazione di alcune disposizioni “coperte” dal nuovo regolamento comunitario. Da segnalare la proposta di non prevedere più la trasmissione a Consob della documentazione per il collocamento istituzionale (presentazioni ad analisti e offering circular), mantenendo solo l’obbligo di invio delle raccomandazioni dei membri del consorzio del collocamento, però, all’inizio della loro distribuzione e non, come oggi previsto, al momento della predisposizione delle medesime;
  7. gli obblighi di comunicazione dei risultati di un’IPO in capo all’intermediario responsabile del collocamento verrebbero razionalizzati – eliminando l’Allegato 1F – e ridotti (ad esempio, non facendo più riferimento all’esercizio dell’opzione di acquisto e/o sottoscrizione da parte del coordinatore dell’offerta globale o dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori qualificati) (art. 13 RE); infine,
  8. Consob ritiene opportuno regolare le tempistiche di pubblicazione del documento di esenzione in caso di fusioni e scissioni (per cui si prevede la pubblicazione del documento almeno 15 giorni prima dell’assegnazione/dell’inizio delle negoziazioni delle azioni di nuova emissione), nonché di offerte pubbliche di scambio (per cui si propone che il termine per la pubblicazione coincida con quello per la promozione dell’offerta mediante presentazione a Consob del documento d’offerta ai sensi dell’art. 102, co. 3, T.U.F.) (art. 34-ter RE) [1].

 

[1] In materia di documento di esenzione, Consob segnala che dovrebbero intervenire modifiche al nuovo regolamento comunitario sul prospetto finalizzate a circoscrivere i casi in cui ci si possa avvalere dell’esenzione, prevedendo in particolare che ciò sia possibile solo per titoli già quotati, per operazioni diverse da acquisizioni inverse ai sensi del principio contabile IFRS 3, par. B19 e, per il caso di offerte pubbliche di scambio, solo se il documento d’esenzione “è stato preventivamente approvato e pubblicato”.

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