La European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato le proprie Final Guidelines volte a definire quali informazioni debbano intendersi come “privilegiate” in relazione ai derivati su merci, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation – MAR).
In particolare, le Guidelines recano attuazione dell’articolo 7, par. 5 MAR, con cui si richiedeva all’ESMA di emanare orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci.
Con tale atto, facendo seguito alla consultazione lanciata nel marzo 2016, l’ESMA ha chiarito che, in relazione ai derivati su merci, deve ritenersi “privilegiata” l’informazione che:
- concerne, direttamente o indirettamente, il derivato su merci o, direttamente, lo spot commodity contract a questo collegato;
- sia: (i) precisa, (ii) non resa pubblica, e (iii) se resa pubblica, idonea ad avere un effetto significativo sul prezzo del derivato;
- sia ragionevolmente oggetto di un obbligo di comunicazione ai sensi della normativa nazionale o europea, delle regole di mercato, del contratto stesso o della prassi.
Nei due mesi successivi alla pubblicazione da parte dell’ESMA delle Guidelines nelle lingue ufficiali degli Stati Membri, le autorità competenti nazionali dovranno confermare l’intenzione di adeguare la normativa nazionale alle Guidelies. In caso contrario, dette autorità dovranno giustificare tale scelta.