ESMA ha pubblicato il 28 maggio 2024 diverse Q&A in ambito Regolamento MICA, MIFIR e Direttiva OICVM, ovvero:
- In ambito Regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCA):
- ESMA Q&A n. 2181/2024: Dove deve pubblicare un CASP che scambia cripto-asset in cambio di fondi o altri cripto-asset il “prezzo fisso o il metodo di determinazione del prezzo dei cripto-asset” come richiesto dall’art. 77 del MiCA? Dove devono pubblicare le “informazioni sulle transazioni da loro concluse, come i volumi e i prezzi delle transazioni”, come richiesto dall’art. 77(4) del MiCA?
Per ESMA i CASP che forniscono il servizio di scambio di criptovalute con fondi o altre criptovalute dovrebbero pubblicare le informazioni richieste, ai sensi dei paragrafi 2 e 4 dell’art. 77, in un luogo disponibile al pubblico (ad esempio sul loro sito web) che sia accessibile a tutti senza registrazione.
Inoltre, le quotazioni pubblicate ai sensi dell’art. 77, paragrafo 2, del MiCA dovrebbero includere tutti gli elementi che consentano a una parte di anticipare con certezza il prezzo a cui avverrà lo scambio; le informazioni pubblicate ai sensi dell’art. 77, paragrafo 4, sulle operazioni eseguite, dovrebbero rimanere disponibili per un periodo di tempo sufficiente, quantomeno sino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
- In ambito Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)
a) Come devono essere classificati gli accumulatori, ossia i contratti derivati con cui l’acquirente si impegna ad acquistare un numero predefinito di strumenti finanziari sottostanti a un prezzo predefinito, al giorno, per un certo periodo di “accumulo”?
b) Il FI deve segnalare le singole operazioni eseguite al momento del regolamento del contratto di accumulo?
c) Il FI deve segnalare le operazioni concluse con terzi per garantire gli strumenti finanziari da vendere all’acquirente dell’accumulatore?
d) Come deve essere segnalato il contratto di accumulo?
Per ESMA:
a) Ai fini della segnalazione dei dati sulle transazioni, gli accumulatori dovrebbero essere classificati come forward o opzioni, a seconda che incorporino o meno caratteristiche di opzione (ad esempio, prezzo di knock-out o rapporto di cambio).
b) No.
c) e d) Sì, devono essere segnalati, e, in ordine alle modalità, rimanda all’allegata tabella come riportare gli accumulatori (vedasi l’allegato)
- In ambito Direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
- ESMA Q&A n. 2173/2024: se un gestore applica un indicatore di riferimento aggiuntivo al modello di commissione di performance (ad esempio, un hurdle rate in aggiunta al modello High-Water Mark o al modello di benchmark), il periodo di riferimento minimo per la performance deve essere applicato all’indicatore di riferimento aggiuntivo?
Per ESMA, il periodo di riferimento minimo per la performance, ai sensi dei paragrafi 40-42 delle Linee guida, deve essere applicato al modello di commissione di performance.
Tuttavia, il gestore non è tenuto ad applicare il periodo minimo di riferimento della performance all’indicatore di riferimento aggiuntivo, considerando che:
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- la combinazione finale (ossia: il modello di commissione di performance più l’indicatore di riferimento aggiuntivo) non comporta un aumento delle commissioni per gli investitori rispetto all’utilizzo del solo modello di commissione di performance
- il modello di commissione di performance (escluso l’indicatore di riferimento aggiuntivo) è coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica d’investimento del fondo, in linea con l’Orientamento 2. In linea con il paragrafo 46 delle linee guida, il prospetto informativo deve fornire informazioni adeguate.
- ESMA Q&A n. 2175/2024: il gestore di un Fondo di Fondi (FoF) può applicare commissioni di performance?
Per ESMA, in linea con il paragrafo 18 delle Linee guida, il gestore di un FoF dovrebbe essere in grado di dimostrare alla NCA che il modello di commissione di performance di un fondo da lui gestito costituisce un incentivo ragionevole per il gestore ed è allineato con gli interessi degli investitori.
In questo contesto, come principio generale, quando la politica d’investimento di un fondo d’investimento richiede una gestione attiva del fondo e la determinazione dell’allocazione nei fondi sottostanti ha un impatto significativo sulla performance del fondo, le commissioni di performance per il gestore del fondo d’investimento potrebbero essere considerate giustificate.
La valutazione di come le commissioni di performance siano giustificate alla luce della politica di investimento del fondo dovrebbe essere riflessa nella documentazione del fondo, compreso il regolamento del fondo o l’atto costitutivo, e può essere rivista, se necessario, dalla NCA, caso per caso.