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Attualità

Regolamento PEPP (Pan-European Personal Pension product). Linee essenziali della proposta della Commissione europea

6 Settembre 2017

Alessandra Camedda, Dottore di ricerca in “Consumatori e mercato” presso l’Università di Roma Tre

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premesse: obiettivi e vantaggi

Le Istituzioni comunitarie si accingono a concludere i lavori di adozione di una disciplina europea delle forme pensionistiche complementari di tipo individuale, avviati nel 2013 con l’obiettivo di realizzare un mercato unico europeo dei prodotti di terzo pilastro e di garantire ai cittadini europeipensioni adeguate, sostenibili e sicure.

Lo scorso 29 giugno la Commissione europea ha presentato la propria proposta di Regolamento sul c.d. Pan-European Personal Pension product (di seguito: PEPP)[1] compiendo un ulteriore e importante passo in avanti verso l’auspicata creazione dell’Unione dei mercati dei capitali (Capital Market Union). Infatti, nelle intenzioni della Commissione europea la disciplina oggetto della proposta in esame agevolerà la circolazione dei capitali e la mobilitazione del risparmio previdenziale verso il finanziamento degli investimenti a lungo termine, soprattutto nel settore delle infrastrutture, contribuendo al rilancio dell’economia reale europea e al sostegno della crescita e dell’occupazione.

Recependo gli orientamenti già espressi dall’EIOPA, la Commissione europea prospetta la creazionee la distribuzione sul mercato diuna nuova tipologia di pensione individuale ad adesione volontaria semplice e trasparente, la quale andrà ad affiancarsi ai piani pensionistici individuali disciplinati ed istituiti in ciascuno Stato membro.

La Commissione UE ha, infatti, chiarito che la disciplina europea della previdenza complementare individuale non sostituirà né armonizzerà le singole normative nazionali in materia; essa si limiterà a regolamentare un ulteriore regime pensionistico individuale al quale gli interessati potranno ricorrere al fine di integrare le pensioni statali o le stesse pensioni aziendali, professionali e individuali nazionali (c.d. “29° regime” o “2° regime”).

Pertanto, in Italia i soggetti interessati ad aderire ad una forma pensionistica complementare di tipo individuale (ad esempio, i lavoratori che non siano destinatari di un fondo negoziale o i soggetti privi di un’occupazione) potranno scegliere uno dei piani pensionistici individuali disciplinati dall’art. 13 del d.lgs. n. 252/2005 (i fondi pensione aperti ad adesione individuale e i PIP attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita) e/o il nuovo PEPP.

È evidente l’intento del legislatore comunitario di garantire un ampliamento dell’offertasul mercato delleforme pensionistiche individuali, dal quale deriveranno notevoli vantaggi sia per gli aderenti che per gli operatori del settore.

Ifuturi pensionati beneficeranno di un ulteriore strumento di accantonamento di risparmio previdenzialee di un abbattimento dei costi delle pensioni individuali.

I fornitori dei servizi pensionistici (banche, imprese di assicurazione, fondi pensionistici aziendali o professionali, imprese di investimento e gestori di attivi[2]) potranno operare in ambito transfrontalieroin regime di “passaporto UE” e, dunque, creare e distribuire il nuovo prodotto pensionistico anche al di fuori dei confini nazionali; potranno altresì utilizzare canali di distribuzione elettronica, e ciò non potrà che favorirel’incremento della concorrenza all’interno del mercato.[3]

2. Definizione e principali caratteristiche

La Commissione europea definisce il “prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)” come un «prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto, nel quadro di uno schema PEPP approvato, da un’impresa finanziaria regolamentata autorizzata, ai sensi della normativa dell’Unione, alla gestione degli investimenti o del risparmio collettivi o individuali e sottoscritto volontariamente dal singolo risparmiatore in PEPP a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate».[4]

La proposta in esame delinea, inoltre, la fisionomia del PEPP, mettendo in luce l’elevato grado di standardizzazione del nuovo prodotto nei suoi tratti essenziali.

Come evidenziato dalla Commissione UE, la struttura standardizzata del PEPP presenta il preciso scopo di garantire che i nuovi prodotti pan-europei abbiano gli stessi elementi essenziali in tutto il territorio dell’UE, indipendentemente dallo Stato nel quale essi siano collocati. Essa, in ogni caso, non compromette la semplicità e la flessibilitàdel PEPP, posto che ciascun fornitore potrà “personalizzare” detto prodotto adattandolo al proprio modello aziendale.

3. Trasparenza ed informazione

La proposta di Regolamento PEPP si caratterizza, inoltre, per la previsione di obblighi di informazionerigorosi e di regole di distribuzione in parte differenziate in relazione alla natura del soggetto che colloca il prodotto.

Inparticolare, la suddetta proposta mira ad una semplificazione delle informazioni destinate ai c.d. clienti PEPP, ossia agli aderenti, anche solo potenziali, e ai beneficiari delle relative prestazioni. Al riguardo, si precisa che tutti i documenti informativi dovranno essere forniti ai clienti PEPP in formato elettronico, purché le informazioni possano essere memorizzate in modo che siano accessibili per la futura consultazione, per un periodo di tempo adeguato e per le finalità cui sono destinate, e lo strumento adottato consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Resta ferma la possibilità per il cliente di richiedere che i documenti e le informazioni sul PEPP siano forniti, gratuitamente, su un altro supporto durevole.

In ogni caso, nello svolgimento dell’attività di distribuzione del prodotto pensionistico, i fornitori e/o i distributori dovranno operare in modo onesto, imparziale e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.

Per quanto riguarda la trasparenza precontrattuale, la proposta della Commissione attribuisce un ruolo centrale al “documento contenente le informazioni chiave relative al piano pensionistico”, il quale dovrà essere predisposto e pubblicato sul sito web del fornitore prima dell’offerta ai potenziali risparmiatori; questi ultimi potranno così agevolmente comparare i diversi schemi pensionistici individuali offerti sul mercato.[5]

In fase di esecuzione del contratto relativo al PEPP, il fornitore dovrà fornire all’aderente un “prospetto delle prestazioni pensionistiche del PEPP” contenente informazioni relative al capitale accumulato o ai diritti maturati; alle garanzie, totali o parziali, previste dallo schema di PEPP; se pertinenti, alla natura della garanzia e ai meccanismi di protezione dei diritti maturati.

4. Politiche e regole di investimento

Per quanto concerne la fase di accumulo, le disposizioni contenute nella proposta di Regolamento PEPP vertono essenzialmente sulle regole destinate a governare gli investimenti delle risorse afferenti al piano.

Secondo la proposta della Commissione UE, i fornitori di PEPP dovranno investire le risorse raccolte secondo il principio della “persona prudente”; in particolare, essi dovranno effettuare gli investimenti prevalentemente sui mercati regolamentati, nel migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori in PEPP e in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità, la redditività e la diversificazione del portafoglio nel suo complesso.

Inoltre, il PEPP dovrà offrire ai risparmiatori un ristretto numero (massimo cinque) di opzioni di investimento, tutte basate su comprovate tecniche di attenuazione del rischio che garantiscano una sufficiente tutela dei risparmiatori in PEPP.[6]

Il ventaglio delle opzioni di investimento offerte dal PEPP dovrà necessariamente comprendere un’opzione standarddi investimento[7] che garantisca ai clienti almeno il recupero del capitale investito; ad essapotranno affiancarsi opzioni di investimento alternative, delle quali almeno una sia rappresentata da un’opzione di investimento efficiente sotto il profilo dei costi per i risparmiatori in PEPP.L’individuazione delle tecniche di attenuazione del rischio sottese all’opzione standard e alle opzioni di investimento alternative è rimessa alla Commissione europea, la quale dovrà provvedere in tal senso mediante l’emanazione di specifici atti delegati.[8]

5. Raccomandazione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compreso il PEPP

Occorre, infine, segnalare l’interesse della Commissione europea per il regime fiscale del nuovo prodotto pensionistico pan-europeo, trattandosi del principale termometro del suo futuro successo presso i risparmiatori.

Poiché il Regolamento UE non potrebbe intervenire sui profili fiscali della materia in quanto riservati alla competenza legislativa dei singoli Stati membri, la Commissione UE ha predisposto e pubblicato, unitamente allaproposta qui brevemente illustrata e alla relativa valutazione d’impatto, una Raccomandazione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compresi i PEPP.

Con tale atto, la Commissione esorta gli Stati membri a riservare ai nuovi piani pensionistici pan-europei il medesimo trattamento fiscale previsto per gli analoghi prodotti nazionali anche qualora il PEPP non presenti i requisiti ai quali le singole legislazioni nazionali subordinano la concessione delle agevolazioni fiscali e li invita, altresì, ad uno scambio delle best practices concernenti la tassazione dei rispettivi schemi pensionistici individuali. In tal modo, la Commissione intende favorire una certa convergenza dei regimi fiscali nazionali, tutt’oggi estremamente eterogenei.

La proposta di Regolamento relativa al PEPP sarà ora discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai fini della relativa approvazione.

Come evidenziato dalla COVIP, l’emanazione della nuova disciplina europea del terzo pilastro pensionistico potrebbe produrre effetti positivi per gli operatori italiani, soprattutto in considerazione dell’esistenza di numerose affinità strutturali tra il nuovo PEPP e gli schemi pensionistici individuali attualmente disciplinati nel nostro Paese. L’esperienza maturata con l’offerta dei PIP e dei fondi pensione aperti su base individuale potrebbe, infatti, consentire agli istitutori nazionali divincere la concorrenza dei competitors esteri edi accedere a nuovi mercati, in particolare quelli caratterizzati da una scarsa diffusione dei prodotti pensionistici individuali a capitalizzazione.[9]



[1] Commissione Europea, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), Bruxelles, 29.6.2017 COM(2017) 343 final 2017/0143 (COD). La Commissione UE giustifica la scelta di adottare la disciplina in esame nella forma del Regolamento nei termini che seguono: «In primo luogo, essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, il regolamento consentirebbe una più rapida diffusione dei PEPP e contribuirebbe a rispondere più rapidamente alla necessità di accrescere i risparmi e gli investimenti a carattere pensionistico nel contesto dell’Unione dei mercati dei capitali. In secondo luogo, dal momento che la proposta armonizzerebbe le caratteristiche essenziali dei PEPP, queste ultime non devono essere soggette a specifiche norme nazionali, pertanto in questo caso un regolamento è più opportuno di una direttiva. Tuttavia, eventuali caratteristiche che esulino dall’ambito di applicazione della proposta (ad esempio le condizioni della fase di accumulo) sarebbero ovviamente soggette alle normative nazionali» (Proposta, par.2.4. Scelta dell’atto giuridico, p. 8 s.).

[2] L’art. 5, par. 1, della proposta di Regolamento in esame (rubricato “Domanda di autorizzazione del PEPP”) prevede che l’autorizzazione di un PEPP possa essere domandata all’EIOPA esclusivamente dalle seguenti imprese finanziarie: a) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; b) le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’allegato II della direttiva 2009/138/CE; c) gli enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio; d) le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE, attive nella gestione di portafogli o nella consulenza in materia di investimenti; e) le imprese di investimento o le società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; f) i gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[3] Ai sensi dell’art. 8 (“Distribuzione di PEPP”) della proposta di Regolamento, la distribuzione dei PEPP sarà consentita anche a soggetti diversi da quelli che li abbiano istituiti. Più precisamente, potranno operare come meri distributori di prodotti pan-europei le medesime tipologie di imprese finanziarie legittimate alla fornitura dei medesimi dall’art. 5, par. 1, della proposta di Regolamento, a condizione che esse che ricevano un’autorizzazione specifica per la distribuzione dalle Autorità nazionali competenti del rispettivo Stato membro di origine; nonchè gli intermediari assicurativi a titolo accessorio registrati come tali ai sensi della direttiva (UE) n. 2016/97 in tema di distribuzione assicurativa.

[4] Questa la definizione del PEPP enunciata in corrispondenza dell’art. 2, comma 2, della proposta di Regolamento in esame.

[5] I fornitori o distributori di PEPP avranno altresì l’obbligo di fornire ai potenziali risparmiatori in PEPP riferimenti a eventuali relazioni sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del fornitore di PEPP, garantendo un facile accesso a tali informazioni. Ai potenziali risparmiatori in PEPP sono inoltre fornite informazioni sui risultati passati degli investimenti relativi allo schema PEPP che coprano un periodo minimo di cinque anni o, nel caso in cui lo schema sia operativo da meno di cinque anni, per tutti gli anni di attività dello schema, nonché informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dai risparmiatori e dai beneficiari di PEPP (art. 23, parr. 4 e 5).

[6] L’art. 2, par. 2, n. 25 della proposta di Regolamento definisce le “tecniche di attenuazione del rischio” come meccanismi “per la riduzione sistematica dell’entità dell’esposizione al rischio e/o della probabilità del suo verificarsi.

[7] V. art. 2, par. 2, n. 24 della proposta di Regolamento, il quale definisce “opzione standard di investimento” come la “strategia di investimento applicata quando il risparmiatore in PEPP non ha dato istruzioni su come investire i fondi accumulati sul suo conto PEPP”.

[8] Le disposizioni contenute nel capo XI della proposta di Regolamento sul PEPP attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati in materia di: conflitti di interessi; incentivi; vendita di PEPP con o senza consulenza; requisiti in materia di governance e controllo del prodotto; comunicazione di informazioni durante l’esecuzione del contratto; segnalazioni alle autorità nazionali; opzioni di investimento. È, inoltre, delegata alla Commissione l’adozione di norme tecniche di regolamentazione in materia di contenuto e trasmissione del documento contenente le informazioni chiave nonché di norme tecniche di attuazione relative al formato standardizzato di presentazione del prospetto delle prestazioni pensionistiche del PEPP.

[9] COVIP, Relazione per l’anno 2016, 184 s..

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