La Commissione europea ha pubblicato una proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti.
L’articolo 32 del Regolamento PRIIPs prevede un regime transitorio in base al quale le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti sono temporaneamente esentate dall’obbligo di fornire un KID agli investitori al dettaglio. Tale regime si applica attualmente fino al 31 dicembre 2021 (“regime transitorio”).
Il presente Regolamento è accompagnato da modifiche del Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione. Dato il tempo necessario per attuare tali modifiche del Regolamento delegato (UE) 2017/653 e per ridurre l’incertezza giuridica, il presente regolamento proroga il regime transitorio fino al 30 giugno 2022.
Le modifiche del Regolamento delegato (UE) 2017/653 si basano sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati congiuntamente dalle AEV il 3 febbraio 2021. I progetti di norme tecniche di regolamentazione prevedono:
- nuove metodologie per il calcolo di scenari di performance appropriati e una presentazione riveduta degli scenari, affinché non vengano suscitate negli investitori al dettaglio aspettative improprie sui possibili rendimenti;
- indicatori sintetici di costo riveduti e modifiche del contenuto e della presentazione delle informazioni sui costi dei PRIIP, per consentire agli investitori al dettaglio di comprendere meglio i diversi tipi di struttura dei costi e facilitare l’uso di tali informazioni da parte delle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti;
- una metodologia modificata per il calcolo dei costi di transazione, per affrontare i problemi pratici emersi applicando le norme vigenti e le criticità relative alla loro applicazione a determinati tipi di investimenti;
- norme modificate per i PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento, al fine di chiarire le informazioni sulle implicazioni in termini di costi.
- I progetti di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono inoltre disposizioni riguardo alle informazioni sui risultati ottenuti nel passato relativamente a taluni tipi di OICVM, FIA al dettaglio e prodotti d’investimento assicurativi.
Il presente Regolamento è altresì accompagnato da modifiche della Direttiva 2009/65/CE sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), volte a evitare che, a decorrere dal 1º luglio 2022, gli investitori ricevano due documenti informativi precontrattuali per lo stesso OICVM (ossia il KID e le “informazioni chiave per gli investitori” ai sensi di tale direttiva).
A seguito della presente proposta, il Regolamento (UE) n. 1286/2014 si applicherà alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti a decorrere dal 1º luglio 2022, in coincidenza con l’applicazione delle modifiche della Direttiva 2009/65/CE e del Regolamento delegato (UE) 2017/653.